Idro-Tec ottiene il riconoscimento delle proprie ragioni contro lo studio di settore

Vicenza. É stata la quinta sezione civile della Suprema Corte, presieduta dal giudice Biagio Virgilio a riconoscere le ragioni della vicentina Idro-Tec, cassando con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva dato ragione al Fisco.

Idro-Tec srl è difesa dall’avvocato Federico Casa dello studio legale Casa, Sebastiano Ferasin con l’avvocato romano Giuseppe Marini, mentre l’Agenzia delle Entrate è rappresentata dall’avvocatura generale dello Stato.

La vicenda risale al 2008 quando Idro-Tec aveva impugnato un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2004, con cui il Fisco, in applicazione dello studio di settore, aveva attribuito all’impresa maggiori ricavi per oltre 80 mila euro. Di conseguenza pretendendo circa 46 mila euro di maggiori imposte tra Ires, Irap e di Iva.

Il Fisco aveva evidenziato “l’assenza di un grave scostamento tra i ricavi presuntivamente determinati e quello puntuale di riferimento o minimo ammissibile e, più in generale, di indizi gravi, precisi e concordanti di occultamento di

ricavi.”

In primo grado era stata la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza a rigettare il ricorso. Decisione confermata in appello nel 2010 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto.

La Cassazione, dei dodici motivi di ricorso presentati, ha accolto il quarto, grazie al fatto che nelle more del giudizio è intervenuta una evoluzione dello studio di settore applicato all’impresa, con riferimento alla disciplina del trattamento da attribuire alle spese sostenute per i compensi dei soci amministratori.

“L’accertamento tributario standardizzato mediante parametri e studi di settore – ha ribadito la Cassazione – costituisce un sistema unitario, frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, per cui si giustifica l’applicazione retroattiva dello strumento più recente, che prevale rispetto a quello precedente, in quanto più raffinato e più affidabile”. Evidenziando inoltre, nel caso particolare, che “l’applicazione del nuovo studio di settore, in cui è stata sostituita la metodologia della valutazione dell’attività di lavoro prestata dai soci amministratori, il cui numero e giorni di lavoro vanno evidenziati ed i cui compensi vanno indicati in apposito campo, da sottrarre alle spese per servizi o lavoro dipendenti, può determinare l’eliminazione di ogni divario tra il reddito dichiarato e quello presunto, sicché il motivo va accolto non potendosi procedere all’accertamento nei confronti del contribuente la cui dichiarazione risulti congrua rispetto agli studi di settore.”

Così la Suprema Corte, con sentenza pubblicata lo scorso 19 luglio, ha cassato la decisione della Commissione Commissione Tributaria Regionale del Veneto e rinviato alla stessa per una nuova decisione nel merito della vicenda.

Scopri tutti gli incarichi: Federico Casa – Casa, Sebastiano, Ferasin;

Please follow and like us

Be the first to comment on "Idro-Tec ottiene il riconoscimento delle proprie ragioni contro lo studio di settore"

Leave a comment

Your email address will not be published.


* Questa casella GDPR è richiesta

*

Accetto

*


tre × quattro =

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.