I Commercialisti veneziani attivano l’organismo contro la crisi da sovraindebitamento

Venezia. Vita più facile per i cittadini indebitati, dopo Verona, Padova e Vicenza anche i Commercialisti veneziani attivano l’organismo contro la crisi da sovraindebitamento. Si tratta dell’ “OCC del Veneziano”, primo organismo della provincia di Venezia ad essere iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia www.crisisovraindebitamento.giustizia.it.

All’Organismo di Composizione della Crisi possono rivolgersi tutti i soggetti indebitati e non fallibili, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti, consumatori, alle prese con uno stato di indebitamento che non sono più in grado di gestire e risolvere da soli.

«Si tratta di un’importante iniziativa – osserva Massimo Da Re, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia – per dare risposte concrete ai cittadini in difficoltà, poiché attraverso l’Organismo di Composizione della Crisi i Commercialisti veneziani possono dare un aiuto importante ai consumatori sovraindebitati, alle piccole imprese non soggette al fallimento e alle imprese agricole, prestando l’assistenza necessaria fino al raggiungimento di un accordo con i creditori. L’Organismo di Composizione della Crisi del Veneziano rappresenta la risposta attuativa della legge n.3 del 2012, che prevede gli strumenti per aiutare il cittadino a difendersi dalla crisi da sovraindebitamento, aiutando i soggetti indebitati a trovare un accordo con i propri creditori o ricercando soluzioni alternative per la gestione del debito.»

Per verificare i requisiti di ammissione ed attivare la procedura i cittadini eccessivamente indebitati possono rivolgersi all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia in

Santa Croce, 494 – 30135 – Venezia, www.odcecvenezia.it , presso la cui ha sede l’Organismo di Composizione della Crisi del Veneziano.

«Ad esempio sul fronte dei consumatori – continua Da Re – possono rivolgersi i cittadini che non riescono a pagare le rate di finanziamento o di mutuo o altri debiti che non riescono più a sostenere, evitando le lungaggini e i disagi delle procedure esecutive sui beni come il pignoramento.»

Nella maggioranza dei casi la procedura si concluderà con un “accordo del debitore” o “piano del consumatore” che, se omologato dal Tribunale, diventerà vincolante per i creditori, anche nel caso in cui non sia previsto il pagamento di tutti i debiti.

«La possibilità di rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi rappresenta una opportunità ancora poco conosciuta – sottolinea Massimo Lanfranchi, referente dell’Organismo di Composizione della Crisi dell’ODCEC di Venezia – adatta a tutti quei soggetti indebitati che si attivano e collaborano nella gestione del proprio stato di crisi economica e che cercano, grazie all’ausilio di professionisti esperti, di uscire dalla crisi attraverso un accordo alternativo alla più dannosa procedura di esecuzione forzata giudiziale.

L’esito della procedura per il soggetto indebitato è previsto dalla normativa e può essere triplice. Se riguarda titolari di partita iva (artigiani, commercianti, piccole imprese e imprese agricole, che rientrano tra i soggetti non fallibili), la procedura si può concludere con un accordo che deve essere approvato da creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti non muniti di privilegio.

Sul fronte dei consumatori, quindi per i debiti che non derivano da attività imprenditoriale o professionale, la procedura si conclude con un piano del consumatore che è sottoposto al solo giudizio del Tribunale ed è vincolante per tutti i creditori.

Il terzo esito della procedura è rappresentato dalla richiesta di liquidazione del patrimonio del soggetto indebitato: in questo caso il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio a favore dei creditori.

«Spesso il sovraindebitamento – continua il referente – si verifica quando si accavallano diverse fonti di finanziamento a cui il cittadino non riesce a far fronte, ad esempio il credito al consumo unito ad un inconsapevole utilizzo delle carte di credito revolving e ad un prestito bancario acceso, possono creare una situazione economica difficilmente gestibile. Senza contare i casi in cui non riesce a far fronte ai propri debiti a causa della perdita dell’impiego o delle ridotte entrate nel caso di partite iva.»

Nel caso di raggiungimento dell’accordo o piano con i creditori, si tratta di un vero e proprio concordato dei creditori alla fine del quale il debitore sarà considerato libero da ogni debito ancora non onorato. La posizione del debitore sarà riabilitata attraverso l’esdebitazione, concedibile a giudizio del giudice in caso di procedura liquidatoria, con la possibilità di “ripartire da zero” senza il peso di debiti pregressi. Tra i debiti che non possono essere stralciati, ma possono essere solamente dilazionati, vi sono le risorse proprie dell’Unione europea, l’Iva e le ritenute d’acconto dichiarate e non versate.

«Uno dei vantaggi principali nell’attivare una procedura di questo tipo – continua il referente – consiste nel fatto che il giudice, una volta presentato il piano e fissata con decreto la data dell’udienza o decretata la procedura liquidatoria può sospendere ogni eventuale azione esecutiva come il pignoramento dei beni del soggetto indebitato.»

I costi della procedura sono determinati dalla legge, sia per quanto riguarda il compenso al gestore della crisi nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi, sia per i costi amministrativi di gestione della procedura da parte dell’O.C.C., e variano in funzione della tipologia, complessità e del valore dell’attivo patrimoniale realizzato o dell’accordo realizzato concordato.

«Attualmente l’organismo si compone di 53 commercialisti gestori della crisi – conclude Lanfranchi – altri 7 sono in fase di iscrizione.» L’elenco dei gestori, che sono i professionisti abilitati cui l’Organismo di Composizione della Crisi assegna l’incarico per la gestione della procedura, è tenuto presso il Ministero della Giustizia.

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