Elezioni politiche 2018: ADEMPIMENTI, TERMINI, DIVIETI, INFORMAZIONI

Per informazioni sulle modalità di voto e sulla nuova Legge Elettorale, cliccate sul seguente link del Ministero dell’Interno:
http://www.interno.gov.it/it/speciali/elezioni-2018

 

Gli elettori che si trovano temporaneamente all’estero, per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.

La richiesta, il cui modulo è reperibile a fondo pagina (Mod_Opzione_Voto_temp.estero.pdf)  può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato, entro il 31 gennaio 2018, al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali.

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000). E’ possibile la revoca della stessa opzione entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le votazioni del 4 marzo 2018).

1) Termini e modalità di esercizio dell’opzione, degli elettori residenti all’estero, per il voto in Italia.

I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione estero, possono votare per posta o possono scegliere di votare in Italia presso il proprio comune, dandone comunicazione scritta al Consolato con apposito modulo.

Nel corso del 2018 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento; i cittadini italiani residenti all’estero saranno chiamati ad eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Il Ministero degli Esteri ricorda le modalità per poter esercitare correttamente il diritto di voto, sia per posta che recandosi in Italia presso il proprio comune. In questo secondo caso, è necessario comunicare per iscritto la propria scelta (opzione) al Consolato entro i termini di legge. Questi elettori riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare – presso i seggi elettorali in Italia – per i candidati nelle circoscrizioni nazionali e non per quelli della Circoscrizione Estero. La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione elettorale.

Pertanto, è importante che coloro che esercitano tale scelta ne diano comunicazione scritta al proprio Consolato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (marzo 2018), quindi entro il 31 dicembre 2017.

In caso intervenga invece uno scioglimento anticipato delle Camere, l’opzione può essere inviata o consegnata a mano entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni.

L’opzione, in ogni caso, deve pervenire all’Ufficio consolare non oltre i 10 giorni successivi a quello dell’indizione delle votazioni. Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore.

Oppure si può utilizzare l’apposito modulo che si allega. TERMINE DI PRESENTAZIONE 8 GENNAIO 2018

2) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)
Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.

 

Per informazioni:
Ufficio Elettorale
Sig.- Stefano Costa
tel: 0437641295
PEC: comune.agordo.bl@pecveneto.it
e-mail: agordo@agordino.bl.it
fax: 043765019

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