La Cassazione conferma le ragioni di Fassa per la bonifica dei terreni di Porto Marghera

É stata la terza sezione civile della Suprema Corte, presieduta dalla giudice Antonella Pellecchia, a confermare le ragioni dell’azienda trevigiana Fassa contro le pretese del Ministero dell’Ambiente, che aveva chiesto il risarcimento dei danni per le mancate bonifiche di alcuni terreni di Porto Marghera, in località Fusina.

Fassa s.p.a. è stata difesa dall’avvocato romano Andrea Zoppini con gli avvocati Pierluigi Vedova e Sandro Trevisanato, partner dello studio legale trevisanato e associati.

Il Ministero dell’ambiente Tutela del Territorio del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sono stati assistiti dall’avvocatura dello Stato.

La vicenda era nata nel 2006, quando il Ministero dell’Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avevano citato in giudizio Fassa s.p.a., proprietaria di un’area di bonifica di interesse nazionale a Porto Marghera, per danno ambientale. L’area in questione, interessata da una grave forma di inquinamento, era oggetto di un programma di interventi per la tutela dell’integrità dell’ambiente lagunare attraverso alcune bonifiche e la messa in sicurezza dei terreni. Secondo il ministero Fassa “non avendo realizzato gli interventi di messa in sicurezza necessari e normativamente stabiliti, – si legge in sentenza – si era resa responsabile di un danno ambientale, consistente nella trasmigrazione dell’inquinamento dall’area di sua proprietà alle risorse ambientali circostanti.”

L’azienda Fassa di Spresiano (TV), leader nel settore degli intonaci premiscelati con un fatturato di oltre 350 milioni di euro, aveva acquistato, da Edison nel 2006, il terreno di circa 50 mila metri quadrati sul canale industriale Sud di Porto Marghera per lo stoccaggio di materiali inerti.

In primo grado era stato il Tribunale di Venezia a ritenere Fassa responsabile “del danno derivato alle risorse ambientali e dalla diffusione incontrollata degli inquinanti contenuti nel fondo di sua proprietà.“

Una decisione ribaltata nel 2015 dalla Corte di Appello veneta, che aveva accolto le tesi dell’azienda secondo cui, avendo acquistato l’area solo sette mesi prima della notifica dell’atto di citazione, non poteva essere l’autore del presunto inquinamento. Mancava, inoltre, la prova che l’area fosse realmente inquinata. Nella sentenza i giudici di secondo grado avevano confermato il principio comunitario secondo cui “la corretta applicazione della normativa in materia, speciale e derogatoria, porta ad escludere che il responsabile della bonifica, o del danno ambientale, possa essere individuato solo in virtù del rapporto di proprietà e custodia sussistente tra un determinato soggetto ed il terreno inquinato.”

Contro tale decisione hanno presentato ricorso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo alla Suprema Corte se “sia o meno configurabile, a carico del custode, una responsabilità civile ai sensi dell’art. 2051 c.c. in relazione ai danni cagionati dalla dispersione incontrollata degli inquinanti presenti nel terreno di cui abbia la custodia.“

Con la sentenza pubblicata lo scorso 28 giugno, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando le ragioni della società Fassa, espresse nella decisione di secondo grado, e condannando i ministeri al pagamento delle spese di lite.

Scopri tutti gli incarichi: Pierluigi Vedova – Trevisanato e associati; Sandro Trevisanato – Trevisanato Vedova Schiavon Marchiori; Andrea Zoppini – Zoppini Studio Legale;

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