Autostrada Nogara Mare: il Tar respinge le pretese di Autostrada Brescia Padova

È stata la prima sezione del Tar Veneto, presieduta dal giudice Maurizio Nicolosi, a respingere le pretese del raggruppamento temporaneo di imprese, guidato da Autostrada Brescia Padova spa, contro la Regione Veneto che aveva archiviato la procedura relativa alla concessione per la costruzione dell’Autostrada Regionale Medio Padana Nogara – Mare Adriatico.

È stata la prima sezione del Tar Veneto, presieduta dal giudice Maurizio Nicolosi, a respingere le pretese del raggruppamento temporaneo di imprese, guidato da Autostrada Brescia Padova spa, contro la Regione Veneto che aveva archiviato la procedura relativa alla concessione per la costruzione dell’Autostrada Regionale Medio Padana Nogara – Mare Adriatico.

Le società del raggruppamento di imprese, capitanate da Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. con Società delle Autostrade Serenissima S.p.A., Confederazione Autostrade S.p.A., Astaldi Concessioni S.p.A., Ing. E. Mantovani e Itinera S.p.A., Technital S.p.A., Società Iniziative Nazionali Autostradali S.p.A. sono state assistite dagli avvocati Alberto Rho, Giuseppe Giuffrè e Maurizio Zoppolato, mentre la Regione Veneto è stata difesa dagli avvocati interni Ezio Zanon, Luisa Londei e Francesco Zanlucchi.

Nel 2013 il raggruppamento temporaneo di imprese si era aggiudicato, attraverso un project financing, la realizzazione della “Autostrada Regionale Medio Padana Nogara – Mare Adriatico” e del collegamento ad ovest con l’Autostrada A22 “del Brennero”. Un’opera da quasi 2 miliardi di euro con un contributo regionale originariamente previsto di 50 milioni di euro.

Nelle more della realizzazione, il raggruppamento di imprese aveva evidenziato alla Regione “il mutamento dei presupposti per l’equilibrio economico-finanziario della concessione rispetto a quelli posti a base della proposta originaria, chiedendo un maggiore contributo pubblico di importo compreso tra € 1.250.000.000,00 ed € 1.870.000.000,00 al netto dell’i.v.a.

La Regione “preso atto che il R.T.I. aggiudicatario non si è dichiarato disposto a concludere il contratto di concessione alle condizioni in base alle quali esso è stato aggiudicato” ha dichiarato inaccettabile la richiesta di aumento del contributo pubblico, archiviando definitivamente la procedura. Contro questo provvedimento le imprese avevano richiesto oltre 200 milioni di euro di risarcimento del danno per la mancata realizzazione dell’opera.

Il Tar Veneto ha respinto l’impugnazione del provvedimento statuendo, tra l’altro, che “la mancata stipulazione del contratto di concessione sia dipesa non da un fatto sopravvenuto indipendente dalla volontà delle parti, ma dalla valutazione del R.T.I. aggiudicatario, su cui, è bene sottolinearlo, gravavano i rischi di gestione dipendenti dall’insufficienza del traffico veicolare: è l’aggiudicatario che ha ritenuto non più conveniente il contratto e si è rifiutato di stipularlo. Pertanto, a seguire le tesi della Società, ne deriverebbe che il privato, il quale reputi di non avere più convenienza a concludere il contratto per la commessa affidatagli, potrebbe rifiutarsi di stipularlo e pretendere, nel contempo, il pagamento dell’indennizzo ex art. 21-quinquies della l. n. 241/1990: ma è evidente l’assurdità di un simile corollario, che porterebbe all’impossibilità pratica, per la P.A., di concludere contratti.”

Scopri tutti gli incarichi: Giuseppe Giuffrè – Caporale, Carbone, Giuffrè e Associati; Maurizio Zoppolato – Zoppolato e Associati;

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