ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 – PRIME INFORMAZIONI

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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 – PRIME INFORMAZIONI

Data news: 17 gen 2019

PRIME INFORMAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI

 ELEZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2019
Quanto di seguito riportato ha lo scopo di fornire uno strumento di lavoro utile e di facile consultazione per tutti gli amministratori interessati alle attività del prossimo appuntamento elettorale.
Si provvederà all’aggiornamento e/o modifica in occasione dell’attivazione delle procedure relative allo svolgimento delle elezioni.

INTRODUZIONE
Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre (articolo 1, comma 1, legge 7 giugno 1991, n. 182, modificato dall’articolo 4, comma 2, legge 23 febbraio 1995, n. 43).
Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.
La data è stabilita dal Ministro dell’Interno non oltre il 55° giorno precedente quello delle votazioni ed è comunicata ai Prefetti che provvedono alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti previsti dalla legge.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO
ADEMPIMENTI PROCEDURALI
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Si riportano di seguito i più significativi aspetti sulle procedure per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale:
Disciplina delle candidature
In ordine alla disciplina delle candidature, la legge stabilisce che non ci si può candidare a Consigliere in più di due Comuni quando le elezioni si svolgano nella stessa data.
Le liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco devono essere sottoscritte da un numero di elettori che varia a seconda del dato demografico, come previsto dalla legge n. 81/93 e s.m.i.. Si ricorda che, ai fini elettorali, la popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale, effettuato nel 2011, approvato con DPR 6 novembre 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18-12-2012.
Le candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla competizione elettorale, a partire dalle ore 8.00 del 29 giorno antecedente la data delle votazioni alle ore 12.00 del 29 giorno (il segretario comunale o un suo sostituto rilascia ricevuta dettagliata dei documenti depositati, indicando giorno ed ora di presentazione, trasmettendoli immediatamente alla Commissione elettorale circondariale).

La sottoscrizione può essere fatta solo da elettori iscritti nelle liste del Comune: per il Comune di Agordo il numero di sottoscrizioni è il seguente: MINIMO 30 MASSIMO 60.
La firma va posta su moduli appositi conformi al modello prescritto dalla legge e deve essere autenticata da una serie di soggetti, quali i funzionari incaricati dal sindaco, i sindaci, gli assessori comunali, il notaio, giudice di pace, cancelliere, ecc., secondo le modalità indicate dall’art. 3 della legge n. 81/93 e s.m.i, dall’art. 14 della legge n. 53/90 e s.m.i, dall’art.4 della legge n. 120/99 e s.m.i e dall’art. 21 del D. Lgs. n. 445/2000 e s.m.i..

Documentazione da presentare con la lista dei candidati al consiglio comunale
• la lista dei candidati con le sottoscrizioni dei presentatori autenticate;
• la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da ciascun candidato, corredata da autenticazione e con l’espressa menzione da parte del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative elencate dall’art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012 (ex art. 58 TUEL);
• il certificato d’iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
• la certificazione relativa all’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune;
• il contrassegno di lista in triplice esemplare con la dichiarazione che ne autorizza l’uso;
• la designazione di due delegati che hanno facoltà di indicare i rappresentanti di lista presso i seggi e l’ufficio centrale; le designazioni devono essere effettuate per scritto e la firma dei delegati deve essere autenticata.

Documentazione da presentare per i candidati a sindaco
nei Comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti, con la lista dei candidati al consiglio comunale, va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo. In particolare per l’elezione a sindaco vanno depositati i seguenti atti:
• la dichiarazione di accettazione della candidatura, con l’espressa dichiarazione che non sussistono cause ostative ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 235/2012;
• la dichiarazione del candidato di non aver accettato la candidatura in altro Comune;
• il certificato d’iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
• il programma amministrativo proposto dal candidato.

Numero candidati – rappresentanza di genere – Contrassegni
Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista di candidati consiglieri con lui collegata.
Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata a una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, la quale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune e non inferiore ai tre quarti (cifra da arrotondare all’unità superiore in caso di cifra decimale maggiore di 50 centesimi) [articolo 71, comma 3, TUOEL]
Per il Comune di Agordo il numero di candidati consiglieri è MINIMO 9 MASSIMO 12
La legge 23 novembre 2012, n. 215, ha introdotto, al fine di promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi degli enti locali, misure atte a garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati, graduando le relative prescrizioni – e le conseguenti sanzioni in caso di inosservanza – a seconda dell’entità demografica dei comuni.
Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la legge stabilisce esclusivamente che “Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi”, senza prevedere alcuna misura sanzionatoria a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.
Il contrassegno non deve essere identico a quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici e non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento a meno che non vi sia una formale autorizzazione all’utilizzo. Il contrassegno non deve neppure essere identico o facilmente confondibile con quello di altra lista già presentata;
nel caso in cui due simboli siano ritenuti, dalla Commissione Elettorale Circondariale, simili, la lista che è stata presentata successivamente dovrà essere invitata a presentare un nuovo contrassegno. È vietato l’uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa, quali ad esempio immagini di santi. Il modello del contrassegno, che potrà anche essere figurato e colorato, dovrà essere preferibilmente disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

Ordine delle liste presentate in ciascun comune ai fini della stampa sul manifesto e sulle schede di votazione dei candidati a sindaco e a consigliere.
La Commissione elettorale circondariale, dopo che pronuncia definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel comune, procede all’assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa.
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio effettuato alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Operazione di verifica della legalità della documentazione presentata
Per quanto riguarda le operazione di verifica della legalità della documentazione presentata, queste sono di competenza della Commissione elettorale circondariale, la quale compie tutte le operazioni contemplate dagli artt. 30 e 31 del T.U. n.570/60 per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.
Le decisioni adottate dalla Commissione sono prontamente comunicate al sindaco per la predisposizione del manifesto dei candidati da affiggere all’albo pretorio on line nonché in altri luoghi pubblici, entro l’ottavo giorno antecedente l’elezione. Analoga comunicazione va fatta al prefetto per la stampa delle schede per la votazione.
L’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale
L’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale avviene contestualmente nel primo turno di votazione. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per l’elezione alla carica di sindaco, nella seconda domenica successiva a quella del primo turno, secondo tali modalità: nei Comuni fino a 15 mila abitanti solo nel caso di parità di voti dei due candidati maggiormente votati (art. 71 TUEL);
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI
L’elezione del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.
Nella scheda, dunque, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato sindaco.
Ogni elettore può:
a) votare per il candidato sindaco, segnando il relativo contrassegno;
b) esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere rientrante nella lista collegata al sindaco prescelto scrivendo il cognome del consigliere nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
Quando l’elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s’intende validamente votata:
a) la lista a cui appartiene il candidato votato;
b) il candidato a consigliere votato;
c) il candidato sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato.
Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto “voto disgiunto”. Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato. La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del sindaco. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

Per informazioni:
Ufficio Elettorale
Sig.- Stefano Costa
tel: 0437641295
PEC: comune.agordo.bl@pecveneto.it
e-mail: agordo@agordino.bl.it
fax: 043765019


Data ultimo aggiornamento: 17/01/2019

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