Obbligo di trasparenza dei contributi pubblici

Tutte le Associazioni che nel 2018 hanno ricevuto contributi da Enti pubblici pari o superiori a 10 mila euro, comprese le somme derivanti dal 5 per mille, sono obbligate a darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale entro il 28 febbraio 2019.

Con la Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito le modalità di comunicazione dei contributi percepiti dalla Pubblica amministrazione l’anno precedente. L’obbligo era previsto dalla Legge 124 del 4 agosto 2017 (art. 1 commi 125-129) ed è entrato in vigore l’1 gennaio 2019 con scadenza il 28 febbraio per tutti i contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno precedente. Si utilizza il criterio contabile di cassa e si considerano le somme ricevute nell’anno solare precedente, indipendentemente dall’anno di competenza a cui si riferiscono. La scadenza è il 28 febbraio di ogni anno.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’oggetto della rendicontazione è l’erogazione delle risorse finanziarie, fra cui le somme derivanti dal 5 per mille,sovvenzioni, contributi, anche di natura contrattualistica, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere compresa la concessione dell’utilizzo di beni immobili o strumentali per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale. Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica amministrazione che ha attribuito il bene. L’obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10 mila euro. E’ necessario pubblicare la denominazione e codice fiscale dell’Associazione ricevente, la denominazione del soggetto erogante, le somme incassate per ogni rapporto giuridico instaurato con la Pubblica Amministrazione, la data di incasso e la causale di ciascun importo.

Soggetti: sono tenute all’obbligo di pubblicità e di trasparenza le associazioni e le fondazioni, tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus, le Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

Modalità: le Associazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti o portali digitali. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina Facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono. Solo le imprese, e le cooperative sociali, devono pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Sanzioni: solo nel caso delle imprese e delle cooperative sociali la Circolare prevede la pena della restituzione delle somme ricevute in caso di mancata pubblicità delle somme percepite nonché l’obbligo di la comunicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Con l’occasione si ricorda che la Regione Veneto, con la DGR n. 223 del 27 febbraio 2017, ha istituito l’obbligo, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai relativi registri regionali, di pubblicare sul proprio sito internet o, in mancanza, di affiggere nella propria sede, uno schema con i contributi pubblici ricevuti, indipendentemente dall’importo percepito, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale (vedi www.csvrovigo.it/obbligo-pubblicizzare-contributi-pubblici).

Allegati:
Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 (formato .pdf)

(CSV di Rovigo)

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