INPS-FPLS CONTROLLI DALL’ISPETTORATO

Prevenzione dei lavoratori dello spettacolo

CONTROLLI DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO

Ricordiamo alle Pro Loco che prima di firmare/ingaggiare un operatore dello spettacolo devono sincerarsi e farsi consegnare il “Certificato di Agibilità, o il modello esenzione ai fini INPS/FPLS” coerente con il periodo dell’attività lavorativa che questi stanno per effettuare (è bene farsi rilasciare copia dell’originale) con tutte le relative note.

Quando un “Operatore dello Spettacolo” non è in condizione (no Partita IVA) di produrre la fattura relativa al pagamento dalla Pro Loco effettuato per la prestazione concordata, significa che la posizione INPS/ENPALS non è attiva e quindi la seria posizione che la Pro Loco deve prendere è quella di non ingaggiarlo per l’evento che si intende organizzare.

Questo è quanto devono attenersi i nostri Dirigenti di Pro Loco per non incappare in pesanti sanzioni quando effettuano eventi dove entrano in gioco gli operatori dello spettacolo.

NB in Veneto ci sono stati, nelle ultime settimane, diversi controlli da parte dell’Ispettorato del lavoro con conseguenti sanzioni per le Pro Loco.

Riportiamo di seguito alcune note in dettaglio:

La mancata presenza del “Certificato di Agibilità o modello esenzione ai fini INPS/FPLS” rilasciati dall’INPS/FPLS ex ENPALS ai lavoratori dello spettacolo (sono lavoratori dello spettacolo: componenti dei complessi musicali, cori, bande musicali, DJ, attori di prosa – operette – commedie – riviste, lirici, tecnici del service ecc.), mette gli organizzatori Pro Loco nella seria posizione di essere penalmente perseguibili in quanto datori di lavoro in nero.

Sono esentati dagli obblighi INPS/FPLS: giovani fino a 18 anni, Studenti fino a 25 anni regolarmente iscritti ad un corso di studi riconosciuto, soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni, soggetti che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della Previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo. In tali ipotesi, gli adempimenti connessi al certificato di agibilità e al versamento della contribuzione IVS sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda che superi l’importo di € 5.000.00, mentre permangono gli obblighi contributivi per le cosiddette contribuzioni minori da calcolare sull’intera somma percepita o dovuta; permane inoltre l’obbligo di comunicazione al centro per l’impiego delle prestazioni rese nell’ambito dello spettacolo. Questi prima di esibirsi devono presentare alla Pro Loco il modello di esenzione rilasciato dll’INPS

La “Circolare ENPALS N° 21 del 4/6/2002” all’articolo 5) formazioni dilettantistiche o amatoriali tratta ampiamente detta normativa che recita testualmente:

Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché le Pro Loco associate all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc.) ingaggiate per l’evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante.  

Procedendo nell’excursus, altre importanti novità sono state emanate con la “Finanziaria 2007 – Legge n. 296 del 27/12/2006” e precisamente:

per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3 – 6 – 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708 (elenco categorie soggette ad ENPALS – obbligo di fare i versamenti nei termini previsti, ecc. – obbligo di denunziare gli occupati entro cinque giorni – disciplina per il rilascio del certificato di agibilità), ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952 , n. 2388 non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l’importo di 5.000,00 Euro ”.

(Unpli Veneto)

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