NUOVI REGISTRI FITOSANITARI – Incontro Informativo con il servizio Fitosanitario della Regione Veneto

NUOVI REGISTRI FITOSANITARI – Incontro Informativo con il servizio Fitosanitario della Regione Veneto

Grande affluenza il 29 Novembre all’incontro organizzato da Coldiretti Venezia in collaborazione con il servizio Fitosanitario della Regione Veneto e alle altre associazioni di categoria agricole presso la sala conferenze  -Edificio 53- all’interno del FORTE MARGHERA  in via Forte Marghera 30 a Mestre Venezia. L’appuntamento di carattere formativo era indirizzato in particolare ai florovivaisti che dal  14 dicembre dovranno adeguarsi ad un nuovo regime fitosanitario comunitario messo a punto al fine di rafforzare la protezione delle piante dagli organismi nocivi. Esso infatti, introduce nuovi obblighi per gli operatori della filiera, siano essi produttori vivaisti, moltiplicatori e/o commercianti. In apertura il presidente di Coldiretti Venezia ha precisato “Affrontiamo questo nuovo provvedimento con una formazione accurata grazie anche alla disponibilità degli uffici della Regione Veneto. L’applicazione del nuovo regime determina di fatto nuovi adempimenti e nuove responsabilità in capo alle aziende vivaistiche, ma siamo positivi nel considerare il vantaggio che il mondo agricolo possa trarne in termini di salvaguardia della produzione. Contiamo infatti che tale novità possa portare ad un sistema più sicuro, limitando il continuo ingresso di insetti e patogeni alieni che sono la causa di danni devastanti per migliaia di aziende agricole: basti pensare alle gravi conseguenze provocate dalla diffusione della cimice asiatica o al dramma vissuto in Puglia con gli effetti della Xylella che ha pocurato il crollo incontrovertibile della produzione di olive.” “Vi saranno maggiori controlli in entrata ed in uscita” ha sottolineato il dr. Girardi, responsabile del servizio Fitopatologico Veneto istruendo nei minimi dettagli su quali informazioni sarà necessario riportare nel registro fitosanitario tenuto sempre più accuratamente dalle aziende agricole.

Il nuovo regime fitosanitario introdotto con il Regolamento UE n. 2016/2031 mantiene il passaporto delle piante che è un’ etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione e per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette; esso è costituito da un’etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa purché chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto.

Il passaporto delle piante deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni ivi riportate devono essere inalterabili e durature.

Il passaporto delle piante deve essere emesso per tutte le piante da impianto e le sementi, laddove esplicitamente previsto dalla normativa.

Gli operatori professionali interessati appongono i passaporti delle piante sull’unità di vendita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell’Unione.

Tracciabilità

Gli Operatori professionali che ricevono e/o cedono merci soggette a Passaporto devono registrarei dati che gli consentano di individuare, per ogni unità di vendita, le informazioni relative alPassaporto delle piante e all’Operatore professionale che ha ceduto e/o ricevuto le merci.

I dati di queste registrazioni devono essere conservati per almeno tre anni.

Gli Operatori professionali devono disporre di sistemi e procedure che consentano di mantenere l’identificazione degli spostamenti delle merci all’interno e tra i loro siti di produzione.

 

Il codice di tracciabilitá (lettera C del Passaporto) sará così composto:

Sigla Provincia ( es. VE)

01 (nr. progressivo centro aziendale)

xxxxxxxx codice di tracciabilitá aziendale

e identifica una partita, un lotto o un’unità di vendita, utilizzato a fini di tracciabilità, inclusi i codiciche fanno riferimento a un lotto, una partita, una serie, una data di produzione o documenti di un operatore professionale.

il codice di tracciabilità non è richiesto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenticondizioni:

  1. a) sono preparate e destinate per la vendita all’utilizzatore finale e non presentano rischi didiffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione;
  2. b) non sono elencate nelle liste delle piante ad alto rischio.

 

Sostituzione Passaporto delle piante

Un operatore autorizzato che ha ricevuto un’unità di vendita di piante per il quale è stato rilasciato un passaporto delle piante puó rilasciare un nuovo passaporto delle piante per l’unità di vendita in questione, per sostituire il passaporto delle piante rilasciato inizialmente.

Se un’unità di vendita di piante per il quale è stato rilasciato un passaporto delle piante è divisa in due o più nuove unità di vendita, l’operatore autorizzato responsabile di tali nuove unità di vendita rilascia un passaporto delle piante per ogni nuova unità di vendita risultante dalla divisione. Dopo aver sostituito un passaporto delle piante l’operatore autorizzato interessato conserva il passaporto delle piante sostituito o il suo contenuto per almeno tre anni.

 

Eccezione Passaporto delle piante

Il passaporto delle piante non è richiesto per lo spostamento di piante fornite esclusivamente e direttamente ad un utilizzatore finale (colui che acquista piante per uso personale, non agendo per fini commerciali o professionali).

Tale eccezione non si applica:

  1. a) agli utilizzatori finali che ricevono le piante in questione attraverso vendita tramite contratti a distanza;
  2. b) agli utilizzatori finali di piante per le quali è richiesto un passaporto delle piante per le zone

Validità passaporto emesso prima del 14 dicembre 2019:

I passaporti rilasciati prima del 14 dicembre 2019 mantengono la loro validità e accompagnano le merci fino al 14 dicembre 2023

(Coldiretti Treviso)

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