Prova delle cessioni intracomunitarie: novità dal 1° gennaio 2020

A partire dal 1° gennaio 2020, entreranno in vigore le nuove norme per il trasferimento dei beni tra i Paesi membri dell’Unione Europea previste dal Regolamento UE n. 1912 del 04/12/2018 che ha modificato il precedente Regolamento n. 282 del 2011 in materia di documentazione necessaria per disciplinare le movimentazioni di merci tra Stati membri ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE.

Le suddette disposizioni, essendo previste dal Regolamento, si renderanno applicabili senza dover essere recepite nel nostro ordinamento.

L’attuale formulazione dell’articolo 41 del d.l. n. 331 del 1993 prevede che le cessioni tra Stati membri siano operazioni non imponibili ai fini IVA se:

  1. le parti interessate sono soggetti passivi IVA nel paese di origine;
  2. l’operazione è a titolo oneroso con il conseguente trasferimento del titolo di proprietà tra i soggetti coinvolti;
  3. è provato il trasferimento effettivo dei beni dal territorio dello Stato che cede a quello dello Stato che acquista.

Il Regolamento UE in commento introduce un’elencazione puntuale ritenuta idonea al fine di dimostrare il trasferimento fisico del bene da un Paese all’altro. In particolare l’art. 45 bis del citato Regolamento distingue le prove documentali in due gruppi:

GRUPPO A:

  1. documenti relativi al trasporto o alla spedizione (D.D.T o lettera CRM) riportanti la firma;
  2. polizza di carico;
  3. fattura di trasporto aereo;
  4. fattura emessa dallo spedizioniere;

GRUPPO B:

  1. polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestati il pagamento;
  2. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (Notaio) che confermino l’arrivo dei beni nello stato membro di destinazione;
  3. una ricevuta rilasciata da un depositario dello Stato membro di destinazione  che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Le suddette prove dovranno essere prodotte in modo differente a seconda del soggetto che gestisce il trasferimento dei beni, ovvero:

  1. trasporto a cura del venditore o da un terzo per suo conto;
  2. trasporto a cura del cessionario (acquirente) o da un terzo per suo conto.

Nel caso in cui il trasporto avvenga a cura del venditore (fattispecie di cui al precedente punto 1), per beneficiare della non imponibilità della cessione l’impresa cedente dovrà produrre:

  • almeno due documenti di cui al gruppo A rilasciati da due parti indipendenti;
  • o in alternativa uno qualsiasi dei documenti di cui al gruppo A combinato con uno qualsiasi dei documenti di cui al gruppo B.

In entrambi i casi i documenti dovranno essere rilasciati da due diverse parti, indipendenti l’una dall’altra.

Quando il trasporto avviene a cura dell’acquirente (fattispecie di cui al precedente punto 2), per beneficiare della non imponibilità della cessione l’impresa cedente dovrà fornire:

  • la documentazione prevista dalla fattispecie 1 (quella descritta per il venditore);
  • una dichiarazione dell’acquirente che certifichi l’arrivo della merce nel paese UE di destinazione.

La dichiarazione dovrà essere rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessione e dovrà indicare:

  • la data del rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo dei beni;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Normalmente le imprese che effettuano cessioni intra-comunitarie incaricano vettori terzi (fattispecie di cui al precedente punto 1). In tal caso, potranno adempiere al nuovo obbligo producendo in sede di controllo due documenti di cui al precedente gruppo A dei quali hanno già oggi la disponibilità:

  • documento relativo al trasporto o alla spedizione (D.D.T o lettera CRM) debitamente sottoscritti;
  • fattura emessa dallo spedizioniere.

L’utilizzo dei vettori terzi direttamente incaricati da Voi soci per la consegna dei beni rende più semplice la gestione della cessione estera e, soprattutto, semplifica la fornitura delle prove.

Ricordiamo, infine, che la mancata produzione della documentazione richiesta determinerà, in sede di controllo, il recupero dell’IVA non applicata in fattura.

(Coldiretti Vicenza)

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