E’ INIZIATA LA RACCOLTA DATI DEL PIANO COLTURALE 2020

E’ INIZIATA LA RACCOLTA DATI DEL PIANO COLTURALE 2020

Con l’inizio del 2020 è necessario provvedere all’aggiornamento del proprio piano colturale;
La disponibilità di un piano colturale, ossia un piano delle coltivazioni previste nell’annata agraria è
preliminare alla presentazione da parte dell’azienda agricola di qualsiasi domanda di aiuto per
superficie.
Quest’anno in particolare, il sistema informatico è stato aggiornato con le foto riferite all’anno 2018
a seguito del cosiddetto progetto refresh 2018: in pratica ogni intervallo temporale di 3 anni la
banca dati grafica GIS delle superfici agricole viene aggiornata attraverso l’acquisizione di nuove
fotografie aeree del territorio veneto: emerge dunque l’importanza, in fase di raccolta dati, di fornire
al tuo CAA di riferimento precise indicazioni sulle colture che realmente occupano la superficie
agraria. Dalla bontà di compilazione di un piano colturale dipende il successo delle istruttorie
positive alle varie domande di contributo che la Comunità Europea consente di presentare; a tal
proposito è bene ricordare che il piano colturale non dovrebbe subire modifiche, se non in
situazioni particolari, rispetto al momento di prima presentazione. Questa “rivisitazione” dell’utilizzo
del suolo avrà effetti retroattivi sul 2017 e sul 2016 per quelle situazioni in cui il refresh avesse
evidenziato delle superfici non ammissibili a premio ma che viceversa sono state dichiarate dal
produttore come eleggibili, con conseguente recupero di somme erogate per le domande a premio.
In caso di particelle condotte da più aziende, è necessario consegnare al CAA di riferimento la
planimetria con evidenziata la superficie grafica condotta.
E’ obbligatorio individuare tutte le superfici coltivate in modalità grafica; presso i nostri centri di
assistenza agricola Coldiretti trovi la necessaria professionalità per la gestione del tuo piano
grafico 2020 al quale si appoggiano la totalità delle istanze con presenza di superfici presentabili
presso l’Organismo Pagatore.
Date le severe disposizioni dei regolamenti comunitari, giova ricordare che le regole del greening
devono essere rispettate: presso i nostri centri di assistenza CAA troverai tutti i necessari
approfondimenti inerenti la tua realtà aziendale.

ATTENZIONE AI REGISTRO DEI PRATI PERMANENTI
Il mantenimento dei prati permanenti è un obbligo che l’agricoltore deve rispettare per poter
accedere al pagamento del greening. L’obbligo prevede il divieto di conversione/aratura dei prati
che ricadono nelle ZPS/SIC ossia nelle aree sensibili definite dalla direttiva Habitat e direttiva
Uccelli: si deve fare attenzione che nel calcolo del rispetto della quota prevista a livello nazionale,
l’Organismo Pagatore tiene conto della superficie investita a prato e pascolo permanente nel 2012,
più la superficie investita a prato e pascolo permanente nel 2015 che non è stata dichiarata nel
2012: per i prati permanenti al di fuori delle aree sensibili, la conversione deve essere autorizzata
da Agea coordinamento ed è necessario rivolgersi presso i nostri uffici per l’inoltro della domanda.
PREMIO GIOVANI AGRICOLTORI NELLA DOMANDA UNICA
A fine dicembre 2018 Agea ha pubblicato con protocollo 0099290 una circolare che rivisita
complessivamente la disciplina del giovane agricoltore. In caso di rispetto dei requisiti richiesti si
percepisce un contributo che è pari al 50% del valore medio dei titoli all’aiuto di proprietà o in affitto
per un massimo di 90 ettari. Chiedi al tuo CAA di riferimento maggiori approfondimenti se hai una

età che non supera 40 anni nell’anno di presentazione della domanda e se ti sei insediato in una
azienda agricola la prima volta in qualità di capo azienda oppure nei 5 anni che precedono la prima
presentazione della domanda del premio giovane o della domanda di accesso alla riserva
nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”. Va ricordato che a partire dal 2020 il
finanziamento ai giovani è raddoppiato dall’1 al 2%.

PRINCIPALI REGOLE DEL GREENING
 La diversificazione

La diversificazione è uno dei tre impegni del greening ed è entrato in vigore con la nuova Pac dal
1° gennaio 2015.
Si applica quando la superficie a seminativo individuata nel proprio piano colturale supera 10 ettari:
in tal caso è obbligatorio prevedere la presenza di almeno due colture nelle aziende la cui
superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ettari, nessuna delle quali deve superare più del
75% della superficie a seminativo.
Nei casi in cui la superficie a seminativo è superiore a 30 ettari, devono essere previste almeno 3
colture con la coltura principale che non superi il 75% della superficie a seminativo e le due colture
principali coprano al massimo il 95% della superficie a seminativo.
Le norme della diversificazione non si applicano quando:
• la superficie a seminativo è inferiore a 10 ettari.
• I seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante da
foraggio, per i terreni lasciati a riposo colturale o sottoposti ad una combinazione di questi tipi di
impieghi.
• con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 del cosiddetto “regolamento omnibus” le aziende
che coltiveranno oltre il 75% della loro superficie a leguminose ( erba medica, soia, fave, lupini,
veccie, fagioli, piselli e altre….) saranno esentate dall’obbligo della diversificazione; la stessa
esenzione vale quando la scelta colturale cade su terreni lasciati a riposo, investiti a colture
erbacee e/o sommerse ( inclusi riso e leguminose ).

 Le EFA

Quando la superficie investita a seminativo supera il valore di 15 ettari è fatto obbligo di coltivare
almeno il 5% delle coltivazioni che abbiano interesse ecologico come i terreni lasciati a riposo, le
leguminose e taluni elementi caratteristici del paesaggio ( scelta da valutare attentamente per la
difficile individuazione di tali formazioni …..). La novità valevole anche per il 2020 è la possibilità di
impiego di miscugli con colture azotofissatrici dove la coltura azotofissatrice sia almeno il 51%
nella composizione del miscuglio e dunque predominante. Inoltre, grazie al regolamento omnibus
l’esenzione all’obbligo delle EFA ( aree di interesse ecologico ) può essere attuato quando più del
75% della superficie aziendale è investita a colture erbacee e/o sommerse ( inclusi riso e
leguminose ).
Per tutte le coltivazioni utilizzabili ai fini EFA e di primo raccolto è fatto divieto di impiego di prodotti
fitosanitari per cui sarà opportuno valutare la possibilità di uso di colture alternative che non
necessariamente richiedono l’impiego del diserbo in particolare; è comunque consentita la pratica
del diserbo in PRESEMINA, ossia in assenza di coltura in atto. E’ opportuno all’occorrenza,
valutare la possibilità di utilizzare delle colture che esulano dalla tradizionale produzione di granella

come nel caso della soia e di valutare importanti alternative che oggi vengono concesse con l l’uso
di piante mellifere per le superfici a riposo o di coltivazioni da sovescio che apportando sostanza
organica nel suolo possono indirettamente produrre benefici nel miglioramento della struttura del
terreno agrario, oppure esprimere una azione interessante di biofumigazione verso alcune
tipologie di parassiti.
Inoltre, va ricordato che la scelta di tenere il terreno a riposo, in conformità a quanto previsto dal
decreto MIPAAF n. 5604 del 2 ottobre 2017 riduce il periodo di ritiro dalla produzione da 8 a 6
mesi, ossia dal 1 gennaio al 30 giugno dell’anno di domanda.
Il terreno a riposo, nei principi che lo definiscono tale, può essere gestito secondo tre diverse
modalità di seguito elencate:
1. terreno nudo privo di vegetazione
2. terreno coperto da vegetazione spontanea
3. terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio aventi funzioni
biocide ( crucifere ) o utilizzabili per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali
Sono vietate operazioni colturali di sfalcio ed ogni altra operazione di gestione del suolo nel
periodo compreso fra il 1 marzo ed il 30 giugno di ogni anno ma in base alla scelta colturale alcune
di esse possono essere previste come ad esempio lo sfalcio se necessario per il contenimento
delle infestanti.
I terreni di collina e/o di montagna che sono posti con questa destinazione per il rispetto delle
norme sulla condizionalità devono necessariamente essere ricoperti da vegetazione naturale
spontanea o seminata al fine di contrastare i fenomeni erosivi particolarmente incidenti in queste
aree pendenti.

(Coldiretti Rovigo)

Please follow and like us