MANOVRA FINANZIARIA 2020

Con la conversione in Legge del Decreto Collegato alla Finanziaria 2020, (D.L. nr. 124/2019) decorrente dal 25/12/2019 e con la pubblicazione della “Legge di Bilancio 2020” (L. nr. 160/2019) decorrente dal 01/01/2020, il Consiglio dei Ministri ha provveduto a delineare la Manovra Finanziaria per il corrente anno 2020.

Le novità fiscali riguardanti in particolare il settore agricolo, sono:

ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI/IAP comma 503

È stato riconfermato, l’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento contributivo INPS, dell’accredito IVS a favore dei giovani coltivatori diretti/IAP:

OLEOTURISMO commi 513 e 514

Dall’1.1.2020 le disposizioni in materia di enoturismo di cui all’art. 1, commi da 502 a 505, Finanziaria 2018 sono estese alle attività di oleoturismo.

In particolare con il termine oleoturismo si intendono “tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”.

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI/IAP comma 183

È confermata l’estensione anche al 2020 dell’esenzione IRPEF dei redditi dominicali/agrari dei coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali.

Per il 2021 la tassazione ai fini IRPEF dei predetti redditi è fissata nella misura del 50%.

COMMERCIO DI PIANTE E FIORI TRA IMPRENDITORI AGRICOLI comma 225

E’ stato disposto un trattamento di favore agli imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135, C.c., che potranno commercializzare anche piante vive e prodotti della floricoltura

Il reddito verrà determinato, applicando sui ricavi derivanti dalla vendita di tali prodotti un coefficiente di redditività pari al 5% dei corrispettivi delle operazioni registrate/soggette a registrazione ai fini IVA.

PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”

Si evidenzia che nell’ambito del recente D.L. n. 162/2019, c.d. “Decreto mille proroghe”, è contenuta la proroga per il 2020 del c.d. “Bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

  • sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

PROROGA SABATINI-TER commi da 226 a 229

È stata confermato la proroga dell’agevolazione c.d. Sabatini – ter” prevista dall’art. 2, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto/acquisizione in leasing di beni

strumentali nuovi da parte delle PMI.

È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti/processi produttivi.

In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente,

sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI commi 693 e 694

È stata riconfermata, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto;

alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.06.2020 il termine entro il quale provvedere:

L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

  • 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;

  • 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;

  • 11% (in precedenza 10%) per i terreni.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI comma 695

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili l’art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l’applicazione di un’imposta sostituiva, in luogo della tassazione ordinaria.

È stato disposto che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE comma 123

E’ stato istituito uno specifico fondo al fine di favorire gli investimenti in beni

materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32, TUIR (in base al catasto) o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 connessi ad investimenti “Industria 4.0”.

Si tratta di un credito d’imposta che sostituisce il “super” o “iper” ammortamento e che rende possibile applicare le agevolazioni di industria 4.0 alle aziende agricole che scelgono di effettuare investimenti in beni strumentali nuovi anche per lo sviluppo hi-tech.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Il credito d’imposta relativamente ai beni strumentali nuovi, già oggetto dell’iper ammortamento, ammonta al 40% del costo per la quota di investimento fino all’ammontare di 2,5 milioni e nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino al limite massimo ammissibile di 10 milioni.

Per i beni strumentali normali, non tecnologici, il credito d’imposta è fissato nel 6% del costo entro il limite massimo di investimenti di 2 milioni.

Nel settore agricolo gli investimenti più interessanti possono riguardare l’acquisto di macchine operatrici (trattori, mietitrebbie e simili) con funzionamento controllato da sistemi computerizzati, come pure i robot di cui all’allegato A della Legge nr. 232/2016.

Si ricorda che il credito d’imposta è ripartito in cinque rate annuali di pari importo a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene ovvero a quello dell’avvenuta interconnessione.

UNIFICAZIONE IMU – TASI commi da 738 a 783

È stato disposto, a decorrere dal 2020, la soppressione dell’Imposta Unica Comunale (UIC), ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).

In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le “vecchie” IMU e TASI, dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

Con tale disposizione, si pone fine alla duplicazione di tributi locali sulla medesima base imponibile. La riforma, che prevede l’abrogazione della TASI, non sarà tuttavia a costo zero per i proprietari, poiché su di essi graverà la quota oggi a carico degli inquilini, variabile tra il 10% e il 30% del tributo.

Altra importante innovazione è rappresentata dalla norma secondo cui, in presenza di più contitolari, ogni quota è calcolata con le eventuali agevolazioni spettanti a ciascuno di essi, senza che le riduzioni di uno possano estendersi agli altri. E’ il caso ad esempio, dell’area fabbricabile che se coltivata da uno dei comproprietari in possesso della qualifica di IAP o di Coltivatore Diretto è considerata terreno agricolo per intero: dal 2020 sarà agevolata solo la quota di pertinenza del soggetto IAP o Coltivatore Diretto.

L’aliquota di base è pari al 0,86% e può essere aumentata sino al 1,06% o del tutto azzerata; sono, inoltre, previste aliquote specifiche per determinare fattispecie come ad esempio lo 0,1% per gli immobili rurali strumentali.

A regime, il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni previste per l’anno precedente e la seconda rata, a saldo della imposta dovuta per l’intero anno, è eseguita a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 di ciascun anno.

N.B. In sede di prima applicazione dell’imposta la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019.

Il termine della dichiarazione della nuova IMU torna ad essere il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta: viene quindi meno il differimento di tale termine al 31/12 previsto nel 2019 dal D.L. nr. 34/2019.

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

A decorrere dal 2022 l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile al 100% ai fini della determinazione del reddito d’impresa/lavoro autonomo mentre rimane indeducibile ai fini IRAP.

Per il 2020/2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 60%.

CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE – art. 2 C

È confermata, l’esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione, in caso di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate del provvedimento di:

  • cessazione della partita IVA: Il divieto opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti;

  • esclusione della partita IVA dall’elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (VIES);

L’esclusione rimane in vigore fino alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l’emissione del Provvedimento di esclusione.

Come precisato nella Relazione illustrativa, i crediti possono essere comunque:

– richiesti a rimborso ai sensi artt. 38, DPR n. 602/73 e 30, DPR n. 633/72;

– riportati nella dichiarazione successiva.

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI – art. 3 Collegato

Allo scopo di contrastare le indebite compensazioni dei crediti e ampliare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria, sono state riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto attualmente previsto ai fini IVA.

Le nuove disposizioni si applicano ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive e all’IRAP, maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 nel caso in cui si proceda alla compensazione “orizzontale” tra diversi tipi di tributi (è possibile invece fin da subito la compensazione tra la stessa tipologia di tributi come ad esempio IRPEF da IRPEF).

Pertanto, a differenza di quanto accadeva fino al 2019, i crediti relativi all’anno precedente, non potranno più essere utilizzati, indistintamente, dal 1° gennaio ma si dovranno distinguere due casi:

  1. Il primo in cui i crediti di ammontare inferiore ad €. 5.000 sono liberamente utilizzabili anche senza che sia presentata la dichiarazione e quindi il credito al 31/12/2019 per Imposte Dirette può essere utilizzato liberamente fin dal 01/01/2020;

  2. Il secondo caso, riguarda i crediti di ammontare superiore ad €. 5.000 per il cui utilizzo si dovrà attendere il decimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da cui emerge e quindi il credito al 31/12/2019 per Imposte Dirette di importo superiore ad €. 5.000 potrà essere utilizzato solo dopo il mese (almeno) di giugno/luglio 2020, se l’Amministrazione Finanziaria, sarà solerte a rendere disponibile il software per la trasmissione telematica della relativa dichiarazione;

N.B. da tale disposizione non sono coinvolti i crediti di ritenute operate dal sostituto d’imposta e quindi sebbene l’importo sia superiore ad €. 5.000 si potrà continuare a utilizzare già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione e dunque prima del termine di presentazione del Mod. 770

(31 ottobre).

Alla luce di quanto sopra, è evidente che per il contribuente tutto ciò, si traduce in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravi in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario, in quanto per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive/IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, sarà costretto a rispettare le seguenti condizioni:

  • preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;

  • presentazione del mod. F24 obbligatoriamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).

FATTURAZIONE ELETTRONICA – IMPOSTA DI BOLLO – ESTEROMETRO – DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

FATTURE ELETTRONICHE: E’ stato disposto che i file delle fatture elettroniche

vengano memorizzati fino al 31/12 dell’ottavo anno successivo a quello di pre-sentazione della dichiarazione di riferimento o al massimo fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

  • dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;

  • dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.

Si tratta della conservazione di tutti i dati contenuti (natura, qualità e quantità dei beni/servizi oggetto dell’operazione).

FATTURA ELETTRONICA SU PRESTAZIONI SANITARIE: è stato esteso al 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria e per i soggetti che emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE: È confermato che, in caso di omesso, insufficiente/tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.

Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.

E’ stato disposto inoltre, che in luogo dell’attuale scadenza trimestrale, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche possa essere effettuata con cadenza semestrale (entro il 16.6 e il 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

PERIODICITÀ ESTEROMETRO: è stato disposto che la trasmissione del c.d. spesometro estero (i dati delle operazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato in modalità cartacea) vada effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (in precedenza entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura).

Pertanto, dalle operazioni I.V.A. annotate dal 1° gennaio 2020 il primo invio dovrà essere fatto entro il 30/04/2020 con riguardo ai primi tre mesi dell’anno.

Per le comunicazioni di dicembre 2019, le informazioni dovranno essere trasmesse entro il 31/01/2020.

La nuova periodicità di invio finisce per essere allineata anche ai profili sanzionatori in caso di omessa o errata trasmissione che prevede una sanzione pari ad €. 2 per ogni fattura, entro il limite di 1.000 €uro per ciascun trimestre.

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE: e’ confermato che:

  • a decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall’1.7.2020 in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche/esterometro/ corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le bozze:

dei registri IVA previsti dagli artt. 23 e 25, DPR n. 633/72;

delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA periodiche;

E a partire dalle operazioni IVA 2021, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione IVA 2022. Il contribuente potrà in ogni caso apportare modifiche alle bozze dal momento che l’Agenzia è in possesso del dato numerico ma non possiede tutte quelle ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo e, quindi alla percentuale di detraibilità di alcune spese note solo all’interessato.

  • LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’01.01.2020, è stato previsto la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni/servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

L’operatività di tale previsione è stata differita all’01.07.2020.

In base alle nuove disposizioni, per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto:

  • il contribuente comunichi il codice lotteria (in luogo del proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria accessibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;

  • l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione/ prestazione. Il cedente/prestatore, al fine di consentire al proprio cliente di poter partecipare alla “lotteria degli scontrini”, deve disporre di un registratore telematico in grado, anche mediante lettura ottica, di acquisire il codice lotteria”, comunicato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione commerciale, corrispondente con quello di effettuazione dell’operazione.

I premi attributi, a seguito dell’estrazione, ai partecipanti alla “lotteria degli scontrini”, saranno individuati con un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Va evidenziato che, per effetto di quanto stabilito dall’art. 19, DL n. 124/2019, con tale Provvedimento saranno altresì istituiti premi speciali, attribuiti a seguito di estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, a favore dei soggetti che effettuano operazioni utilizzando strumenti di pagamento elettronico.

N.B. I premi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nell’anno e “non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale”.

Il regime sanzionatorio collegato alla lotteria degli scontrini prevede che in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice, l’acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria.

Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di analisi del rischio evasione.

Saranno previsti anche premi per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico e le modalità di attuazione sono demandate da apposito regolamento da emanare da parte dell’Agenzia delle Entrate.

È disposto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito/ debito/prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa/lavoratori autonomi a condizione che i ricavi/compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 400.000.

Il credito d’imposta, è esteso anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’01.07.2020. Inoltre:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;

  • va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo;

  • non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandati all’Agenzia delle Entrate.

Entrerà in vigore gradualmente, la stretta sull’utilizzo del contante nei pagamenti e nei trasferimenti di denaro contante.

Infatti è stato disposto un abbassamento della soglia sull’utilizzo del contante, che risulta fissato nelle seguenti misure:

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari/superiore a € 2.000 e successivamente pari/superiore a € 1.000.

È inoltre rimodulato il minimo previsto a titolo di sanzione prevista dall’art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:

E’ stato disposto la revisione dei termini della presentazione del mod. 730 e degli adempimenti ad esso collegati.

Va evidenziato che gli stessi saranno applicabili a decorrere dall’1.1.2021 (mod. 730/2021). Le modifiche in esame, pertanto, non riguardano le dichiarazioni/comunicazioni relative al 2019 da presentare nel 2020 (mod. 730/2020).

In particolare è previsto che i contribuenti possano adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione (Mod. 730) e le schede ai fini della destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:

  • entro il 30 settembre (rispetto al vigente 7 luglio) dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;

  • entro il 30 settembre (rispetto al vigente 23 luglio) dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF/professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo;

Va inoltre evidenziato che la nuova disposizione prevede le seguenti ulteriori modifiche:

  • i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato (fatta eccezione per il personale della scuola per il quale resta fermo quanto già previsto), possono presentare il mod. 730 se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, a condizione che siano noti i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;

  • il mod. 730/REDDITI precompilato sarà reso disponibile a decorrere dal 30.04 di ogni anno.

  • è altresì fissato al 16.03 il termine entro il quale il sostituto d’imposta è tenuto ad inviare la C.U. all’Agenzia delle Entrate ed a consegnare la stessa ai percettori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti/ rappresentanti, titolari di redditi diversi e da locazioni brevi).

TRACCIABILITA’ DELLE DETRAZIONI: la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario/postale/altri sistemi di paga-mento tracciabili (ad esempio, carta di debito/di credito/prepagata).

N.B. La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali/dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche/private accreditate al SSN.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione del 65% – 50%.

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);

  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);

  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis).

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO: è confermata la proroga dal 31.12.2019 al 31.12.2020 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000, di cui all’art. 16-bis, TUIR.

PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI”: è confermato anche per il 2020 il c.d. bonus mobili”.

In particolare, la detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2019.

PROROGA “SPORT BONUS”: è confermata la proroga al 2020 del credito d’imposta, c.d. sport bonus”, disciplinato dall’art. 1, commi da 621 a 626, Finanziaria 2019, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione/restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Si ricorda che:

  • il credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto;

BONUS FACCIATE” è stata implementata l’introduzione della nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/ fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Se gli interventi influiscono sulle caratteristiche termiche dell’edificio ovvero interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda dello stesso, è necessario rispettare i requisiti previsti ai fini dei controlli, riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).

La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

  • ALTRI “BONUS”

BONUS BEBE’: ovvero il riconoscimento dell’assegno anche per ogni figlio nato/adottato dall’1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d’età/primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE, come segue:

L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

BONUS “ASILO NIDO”: è stato confermato il bonus c.d. “asilo nido”, con riferimento ai nati dall’01.01.2016; il riconoscimento va a regime” (e non più, quindi, solo per determinate annualità) e si tratta del buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico/privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:

Dal 2022 il relativo importo può essere rideterminato con uno specifico DPCM.

Merita sottolineare, che non è stata (ri)proposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

E’ stato (ri)proposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione:

  • è riconosciuta agli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2019 (immobili categoria A10 – B – C – D – E);

  • riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2020;

  • richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

  • REGIME FORFETARIO

L’attuale Legge di Bilancio 2020, ha disposto l’abrogazione delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria dell’anno precedente, modificando la disciplina relativa al suddetto regime che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020.

In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso/ mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno ritornare dal 2020 al regime ordinario.

In sintesi è previsto:

  • il mantenimento del limite di ricavi compensi dell’anno precedente pari a € 65.000;

  • la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a € 5.000).

Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell’art. 1, Finanziaria 2015 e sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

Infatti è nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente/assimilati eccedenti € 30.000.

Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario.

È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si ricorda che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.

È incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento ai sensi dell’art. 43, DPR n. 600/73 (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

Con questa norma si conferma che i forfettari non devono emettere la fattura elettronica, mentre non è venuto meno l’esonero della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfetario per il riconoscimento/determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

  • ALTRE MISURE FISCALI

IVIE/IVAFE: è prevista, a decorrere dal 2020, l’estensione dell’IVIE e dell’IVAFE agli enti non commerciali e alle società semplici/equiparate che detengono, anche indirettamente, immobili e attività finanziarie all’estero.

INTERESSI LEGALI: dal 1° gennaio 2020, la misura dello 0,8% annuo, applicabile fino al 31/12/2019, passa allo 0,05%, grazie al valore dei rendimenti medi annui lordi dei titoli di stato e del tasso d’inflazione registrato fino a fine 2019.

La conseguenza, è che sarà meno caro, provvedere a regolarizzare il versamento delle imposte scadute, qualora ci si avvalga del ravvedimento operoso con il conteggio degli interessi sulla base del nuovo interesse legale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA: è stato previsto che a partire dall’1.1.2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati mediante la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 (“PagoPA”).

ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO: viene riconosciuto per il 2019 e per il 2020, un contributo per l’acquisto dei c.d. “dispositivi antiabbandono” pari a € 30.

Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

In sede di conversione è previsto che le sanzioni a carico dei soggetti che non usano il dispositivo di allarme in esame (da € 83 a € 333 con sottrazione di 5 punti della patente) sono applicabili dal 06.03.2020.

ABOLIZIONE DEL SUPERTICKET: in attesa di rivedere tutta la materia della compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria (ticket), viene abolita la quota fissa (10 euro) di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati (cosiddetto superticket).

MANCATO UTILIZZO POS: in sede di conversione del D.L. 124/2019 è stata cancellata la norma che, con decorrenza dal 1° luglio 2020, prevedeva sanzioni a carico dei titolari di partita I.V.A. che avessero rifiutato di farsi pagare con carta di pagamento.

(Coldiretti Rovigo)

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