Coronavirus: domande e risposte per le associazioni

Nell’intento di offrire alle associazioni le informazioni più chiare e complete, pubblichiamo un elenco di domande e risposte utili per le associazioni della nostra provincia, in riferimento alle ultime novità di legge sul contenimento dell’epidemia di coronavirus in Italia.

Si ringrazia il Centro servizi volontariato di Padova per la stesura delle domande/risposte, consultabile sul sito www.csvpadova.org. Le associazioni che hanno specifiche richieste di chiarimento possono scrivere a info@csvrovigo.it. Per altre informazioni sull’erogazione dei servizi da parte del Csv di Rovigo in questi giorni, consultare la pagina dedicata (a questo link).

Sono un’associazione di volontariato. Come incide il DPCM del 9 marzo?

Il Presidente del Consiglio, con il Decreto Ministeriale del 9 marzo, ha esteso a tutta Italia le misure già indicate nel DPCM dell’8 marzo che prima interessavano solo alcuni territori. Il Decreto indica quindi per tutto il territorio nazionale tre punti di particolare importanza (art. 1) per evitare la diffusione del corona virus:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Ciò significa che prudenzialmente anche le attività delle associazioni di volontariato che operano in provincia devono essere ridotte al minimo per ridurre gli spostamenti delle persone.

La sede può rimanere aperta?

La sede dell’associazione può rimanere aperta per garantire servizi di prima necessità, se la sede non è in condivisione con altre associazioni o è di proprietà di soggetti che ne vietano l’utilizzo.
Tutti gli altri spostamenti, connessi ad attività associative che non siano indifferibili, necessarie e di assoluta e primaria importanza, vanno evitati fino al 3 aprile 2020.

In caso di apertura è necessario garantire al volontario/a o al dipendente le misure di sicurezza previste dal DPCM all’allegato 1:
– Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
– Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
– Evitare abbracci e strette di mano;
– Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
– Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
– Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
– Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
– Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
– Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
– Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
– Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Per recarsi nella sede dell’associazione è necessario avere con sè il modulo di autodichiarazione compilato da consegnare in caso di controlli alle autorità competenti, indicando “situazioni di necessità” o “esigenze lavorative”.
Ad ogni modo si sconsiglia l’apertura della sede al pubblico quando non strettamente necessario.
In caso l’associazione abbia lavoratori dipendenti o con contratti di collaborazione è possibile attivare forme di smart working senza modifiche contrattuali, per tutto il periodo di emergenza.

I volontari possono spostarsi nel territorio per proseguire le attività?

Le misure in vigore prevedono l’obbligo di evitare ogni spostamento delle persone fisiche sull’intero territorio nazionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
Manca un riferimento specifico al volontariato, ma laddove l’attività dell’associazione serva a mantenere l’accesso a diritti primari delle persone riteniamo che gli spostamenti dei propri volontari siano assimilabili a quelli per “situazioni di necessità” e analoghi a quelli “motivati da comprovate esigenze lavorative”.

Per questa tipologia di spostamenti, invitiamo a compilare e tenere con sè la dichiarazione allegata, e possibilmente a portare ogni materiale idoneo a dimostrare la primaria importanza del servizio che state svolgendo. La dichiarazione andrà compilata per ogni spostamento. Tutti gli altri spostamenti, connessi ad attività associative che non siano indifferibili, necessarie e di assoluta e primaria importanza, vanno evitati fino al 3 aprile 2020.

I donatori di sangue, qualora si rechino ad effettuare la donazione periodica, non sono soggetti a restrizioni. In caso di controllo, esibiranno tesserino, eventuale conferma di prenotazione della donazione e/o un’autocertificazione.

Cosa succede alle attività associative?

Tutte le attività di gruppo – corsi di formazione, assemblee, consigli direttivi, iniziative di gruppo – devono essere sospese fino al 3 aprile compreso.

E’ possibile attivare modalità di gestione dei gruppi da remoto. A tal proposito si segnala che alcuni operatori hanno attivato agevolazioni e si riportano alcuni strumenti utili messi a disposizione per il non profit dalle aziende affiliate a Techsoup.

All’art. 1 del DCPM sono di interesse in particolare i seguenti punti che sottolineano che sono sospese tutte le attività di gruppo:
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’ai1icolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui ali’ allegato I lettera d), ed evitando assembramenti;
s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

All’art.2 si specificano una serie di attività sospese in tutta Italia, compresi: cinema, teatro, qualsiasi manifestazione di gruppo in luogo pubblico o privato, i viaggi di istruzione, visite guidate e iniziative di scambio o gemellaggio.

La nostra associazione si occupa di assistenza ospedaliera o in luoghi di cura. Cosa dobbiamo fare?

E’ necessario contattare la struttura e accordarsi sulle modalità di presenza. Il Decreto all’art. 2, lettera q, si specifica infatti questo:
L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

La nostra associazione ha un volontario/a con sospetto di contagio di coronavirus. Come mi devo comportare?

Se il/la volontario/a ha prestato servizio in associazione negli ultimi 14 giorni è necessario informare l’Ufficio igiene pubblica dell’Ulss 5 polesana (qui i recapiti) per informare dell’accaduto e fornire tutte le informazioni che saranno richieste ed attenersi con scrupolo alle istruzioni ricevute.

La nostra associazione ha ragazzi in servizio civile. Cosa dobbiamo fare?

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile, con una circolare in data 10 marzo, sulla base del DPCM, ha sospeso fino al 3 aprile i tutti i progetti di servizio civile sul territorio nazionale, a meno che i ragazzi non siano impegnati in progetti di rilevante utilità per la situazione specifica legata al Covid-19, verificate le condizioni per riprendere il servizio. Solo in questo caso, gli enti sono tenuti ad inviare una comunicazione all’indirizzo emergenza@serviziocivile.it, specificando nell’oggetto “Prosecuzione attività” e contenente:
–  il codice ente;
–  il codice progetto originario;
–  il codice progetto di destinazione (eventuale);
–  il codice sede originaria;
–  il codice sede di destinazione (eventuale);
–  per ciascuna sede interessata, i nominativi degli operatori volontari impegnati.

Andrà inoltre specificatamente indicato se l’ente intende far svolgere agli operatori volontari il proprio servizio da remoto, anche presso le proprie abitazioni, così come se sono stati rimodulati gli orari di servizio giornalieri e/settimanali.

Nei casi in cui l’ente intenda invece rimodulare il proprio progetto per svolgere, sotto il coordinamento di un’istituzione pubblica che opera sul territorio, attività utili alla collettività connesse alla situazione di emergenza, deve inviare la comunicazione sopra indicata fornendo anche tutte le informazioni necessarie a conoscere quale sia l’istituzione coinvolta e quali le attività assegnate agli operatori volontari. Anche in tale situazione andrà preventivamente acquisito il consenso dei giovani.

(CSV di Rovigo)

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