DPCM 22 Marzo 2020: Comunicazione sospensione attività

Il recentissimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, (in GU n.76 del 22 marzo 2020) in vigore dal 23 marzo 2020, all’Art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, lettera a) dispone “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1.

Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.”(in GU n.73 del 20-03-2020), con efficacia fino al 3 aprile.

A tale proposito si evidenzia quanto segue:

  1. PER TUTTE LE IMPRESE CHE SVOLGONO UNA DI QUELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE SONO STATE SOSPESE ai sensi dell’articolo 1 del DPCM dell’11 marzo 2020 e dell’art. 1 del DPCM del 22 marzo 2020, NESSUNA COMUNICAZIONE È DOVUTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO IN RELAZIONE AL PERIODO DI SOSPENSIONE OBBLIGATORIO 12 MARZO 2020 – 3 APRILE 2020.
  2. PER TUTTE LE IMPRESE CHE SOSPENDONO L’ATTIVITÀ SU BASE VOLONTARIA, valgono le regole e prassi vigenti ossia comunicazione al SUAP e contestuale comunicazione al REA. Si ricorda che è prassi ampiamente diffusa che in forza di una circolare del 1990 (circ. n. 3202/C dell’allora Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato) le sospensioni soggette a denuncia al REA sono quelle amministrativamente ed economicamente significative che, a titolo indicativo, si protraggono per più di 30 giorni, salvo diversa specifica disposizione.

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(Confcommercio Rovigo)

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