Bonus vacanze anche per gli agriturismi

All’indomani della graduale ripresa delle attività ricettive, il Decreto Rilancio ha previsto degli incentivi volti a rilanciare il turismo. In particolare, istituisce per l’anno 2020 un credito vacanze atto a promuovere il consumo di servizi resi nel territorio Nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B.

Il bonus in questione è rivolto alle famiglie con reddito Isee non superiore a 40 mila euro e può essere sfruttato esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31° dicembre 2020.

L’entità del credito varia in funzione della numerosità del nucleo familiare: € 500 più di 2 componenti, € 300 per 2 componenti ed € 150 per un solo componente.

La norma precisa che il credito spetta ad una sola persona per ogni nucleo familiare ed è utilizzabile una tantum in relazione ai servizi resi da un unico operatore turistico. Sarà pertanto possibile, ad esempio, utilizzare il bonus per l’acquisto dei servizi di alloggio e di vitto fatturati da un’unica impresa turistica.

Il riconoscimento dell’agevolazione, a pena di decadenza, è previsto subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

– le prestazioni ricettive devono essere rese entro i confini nazionali;

– l’ammontare della spesa deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale (nuovo scontrino elettronico) riportante il codice fiscale dell’utente titolare del credito;

– il pagamento non deve transitare attraverso portali telematici di agenzie di viaggio e tour operator.

Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito, lo stesso è fruibile per l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dall’agriturismo e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta spettante in capo all’avente diritto.

L’agriturismo, a fronte dello sconto concesso, recupera un credito di imposta che potrà, alternativamente, utilizzare in compensazione con altri tributi da questo dovuti, ovvero, monetizzare mediante la cessione dello stesso a terze parti, ivi incluse banche ed altri intermediari finanziari.

Sotto il profilo sanzionatorio si prevede l’esonero da responsabilità delle aziende agrituristiche in caso di disconoscimento del bonus per l’assenza dei requisiti sopra enunciati, liberandole così dall’onere di verificare di volta in volta la legittima spettanza del bonus in capo all’utente ospitato. Trova invece applicazione su questi la sanzione per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto del 80% sul corrispettivo ricevuto.

Bisognerà tuttavia attendere la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per capire a pieno le procedure da rispettare per il riconoscimento del credito.

(Coldiretti Rovigo)

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