Coronavirus – Fase 2

“Fase 2” – FAQ – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

Nuove disposizioni valide dal 4 al 17 maggio, con il DPCM del 26 aprile 2020.

Principali novità

SPOSTAMENTI: sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare i propri congiunti, ma sempre nel rispetto delle distanze (almeno un metro) e con l’uso delle mascherine, vietati gli assembramenti. Il termine “congiunti” ricomprende:  i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
E’ vietato spostarsi in altre regioni, tranne che per motivi urgenti, di salute o di lavoro.
E’ sempre necessaria l’autocertificazione. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.​

PARCHI E GIARDINI: l’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è possibile nel rispetto delle distanze di sicurezza e con misure di contingentamento per evitare assembramenti. 
Con Ordinanza del Sindaco n. 24 del 30 aprile 2020 è disposta la chiusura temporanea dei parchi gioco di Padova e il divieto di utilizzo dei giochi collocati nei parchi.
Gli argini cittadini sono stati riaperti, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza previste, mantenendo le distanze ed evitando assembramenti.

ATTIVITA’ SPORTIVA ALL’APERTO: è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

FUNERALI: sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

SERVIZI DI RISTORAZIONE: è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e la ristorazione con asporto con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Inoltre

  • E’ obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.  

    Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera.

    Attenzione: il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine standard (tipo chirurgico) non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (ordinanza n.11/2020).
      

  • Rimane obbligatoria l’autocertificazione per gli spostamenti. 

MISURE IGIENICO SANITARIE OBBLIGATORIE (ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020)

(Comune di Padova)

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