Trasparenza dei contributi pubblici

Tutte le Associazioni che nel 2019 hanno ricevuto contributi da Enti pubblici pari o superiori a 10 mila euro sono obbligate a darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale entro il 30 giugno 2020.

L’obbligo è stato introdotto dalla Legge 124 del 4 agosto 2017(art. 1 commi 125-129) ed è entrato in vigore l’1 gennaio 2019 per tutti i contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno precedente.

Con la Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito le modalità di comunicazione dei contributi percepiti dalla Pubblica amministrazione l’anno precedente. L’art. 35 del “Decreto Crescita” (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34) ha modificato ulteriormente la legge n. 124/2017, prima di tutto spostando la scadenza dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno ma introducendo anche altre novità.

Una di queste riguarda l’oggetto della rendicontazione: secondo la normativa attuale vanno pubblicate le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale (per cui rimane escluso il contributo del 5 per mille che precedentemente era invece compreso) e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati da pubbliche amministrazioni. Sembrerebbero dunque escluse dall’obbligo di pubblicizzazione tutte quelle somme incassate a seguito di un contratto di fornitura di beni o servizi tra l’associazione e l’ente pubblico per i quali è previsto il versamento di contributi corrispettivi.

Si evidenzia che sono oggetto di pubblicizzazione anche i vantaggi economici e che nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica amministrazione che ha attribuito il bene.

L’obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10 mila euro. Si applica il criterio di cassa per cui nel conteggio rientrano tutte le somme incassate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, indipendentemente dall’anno di competenza. E’ necessario pubblicare la denominazione e codice fiscale dell’Associazione ricevente, la denominazione del soggetto erogante, le somme incassate per ogni rapporto giuridico instaurato con la Pubblica Amministrazione, la data di incasso e la causale di ciascun importo.

Soggetti: sono tenute all’obbligo di pubblicità e di trasparenza le associazioni e le fondazioni, le ONLUS, le Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri e le imprese. L’obbligo riguarda pertanto anche gli Enti del Terzo Settore (ETS) tra cui rientrano le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai relativi registri.

Modalità: le Associazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti o portali digitali. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina Facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono. Solo le imprese e le cooperative sociali, devono pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

Sanzioni: A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza dell’obbligo comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio alle Amministrazioni pubbliche eroganti, cui spetta applicare le sanzioni.

Con l’occasione si ricorda che la Regione Veneto, con la DGR n. 223 del 27 febbraio 2017, ha istituito l’obbligo, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai relativi registri regionali, di pubblicare sul proprio sito internet o, in mancanza, di affiggere nella propria sede, uno schema con i contributi pubblici ricevuti, indipendentemente dall’importo percepito, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale (vedi www.csvrovigo.it/obbligo-pubblicizzare-contributi-pubblici).

Allegati:
Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 (formato .pdf)
Art. 35 Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (formato .pdf)

(CSV di Rovigo)

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