Decreto Rilancio: come accedere al contributo a fondo perduto per il calo di fatturato

Decreto Rilancio: come accedere al contributo a fondo perduto per il calo di fatturato

È stato pubblicato l’attesissimo provvedimento con il quale sono stati definiti i termini per predisporre l’istanza  per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 D.L. 34/2020. Molti sono ancora i dubbi interpretativi che dovranno essere chiariti con la conversione in Legge del Decreto Rilancio. Abbiamo tempo almeno fino al 13 agosto per presentare l’istanza.

ATTENZIONE!! Non serve precipitarsi a predisporre le domande perché questo contributo non è limitato ad un determinato plafond e, a maggior ragione, perché stiamo attendendo chiarimenti e modifiche che dovrebbero essere dissipati a breve ma che potrebbero impattare pesantemente sul diritto al contributo stesso. I nostri Uffici stanno comunque chiamando le Aziende che potenzialmente potrebbero accedere al beneficio per predisporre la documentazione necessaria all’invio telematico della domanda di contributo che dovrà essere vagliata attentamente visto che in caso di richiesta indebita scattano oltre a pesanti sanzioni amministrative anche  sanzioni penali.

In sintesi, alcuni dei principali aspetti.

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i contribuenti:

  • che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro compresi i soggetti con attività agricola in regime di esonero;
  • il cui fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019.

Il contributo non spetta nei seguenti casi:

  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
  • professionisti  iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
  • soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) D.L. 18/2020.

Il contributo è calcolato sulla differenza di fatturato di aprile 2020 su aprile 2019, nella seguente misura:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro,
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro,
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che si rispetti il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni di euro.

Il contributo spetta soltanto a coloro che hanno iniziato l’attività prima del 1° maggio 2020.

L’istanza può essere presentata dal 15.06.2020 al 13.08.2020. Gli eredi che proseguono l’attività della persona fisica deceduta possono trasmettere le istanze dal 25.06.2020 al 24.08.2020.

L’istanza può essere presentata soltanto telematicamente e trasmessa direttamente dal richiedente o tramite Coldiretti se abbiamo la delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Le ricevute messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate dopo la trasmissione dell’istanza sono due: la prima attesta la presa in carico (ovvero lo scarto, a seguito dei controlli formali); la seconda, messa a disposizione entro 7 giorni lavorativi dalla data della prima, che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento o lo scarto della stessa, indicandone i motivi.

Oltre alle ricevute messe a disposizioni nell’apposita area riservata, l’Agenzia delle entrate trasmette anche, a mezzo pec, apposita comunicazione al richiedente.

Nel caso in cui siano stati commessi errori è possibile presentare una nuova istanza che sostituisce la precedenteNon è più possibile presentare una istanza sostitutiva  dopo il rilascio della seconda ricevuta. È quindi necessario prestare particolare attenzione nella compilazione della domanda.

Il contributo è accreditato sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nell’istanza. Il conto deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente (a tal fine sono effettuate, dall’Agenzia delle entrate, opportune verifiche).

È possibile presentare una rinuncia all’istanza già trasmessa. La rinuncia può essere presentata dopo il 13 agosto, e anche dopo aver ricevuto le somme: in questo secondo caso il contributo può essere restituito con i relativi interessi, versando le sanzioni con ravvedimento.

(Coldiretti Rovigo)

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