COVID-19: Ordinanza Ministeriale su spostamenti da e verso l’estero

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 2 luglio l’Ordinanza del Ministro della Salute del 30 giugno u.s.., che a seguito della Raccomandazione del Consiglio Europeo indicata in oggetto, ha nuovamente disciplinato gli ingressi in Italia di cittadini dall’Estero. In particolare, l’Ordinanza ha disposto che:

  • Fino al prossimo 14 luglio, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza per motivi di salute, ovvero adesso anche per motivi di studio, sono vietati gli spostamenti da e per gli Stati diversi da Stati membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • Fino al 14 luglio sono in ogni caso consentiti gli ingressi nel territorio nazionale:
    • dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, nonché dei loro familiari come definiti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 2004/38/CE (coniuge, partner, discendenti diretti fino a 21 anni di età o a carico del cittadino o del coniuge/partner, ascendenti a carico del cittadino o del coniuge/partner, altri familiari a carico o conviventi con il cittadino o che per gravi motivi necessitano della sua assistenza personale);
    • dei cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo (Dir 2009/103/CE), nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;
    • dei cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.
  • Anche agli ingressi dei cittadini sopra indicati da Stati diversi da Stati membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di cui agli artt. 4 e 5 (14 giorni o franchigia 120 ore per soggiorni brevi e relative esenzioni)del DPCM 11 giugno;
  • Alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da Stati membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di cui agli artt. 4 e 5 (14 giorni o franchigia 120 ore per soggiorni brevi e relative esenzioni) del DPCM 11 giugno.

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(Confcommercio Rovigo)

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