Protezione della proprietà intellettuale dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali …

La “Fondazione Milano Cortina 2026” comunica che ha “avviato il percorso per la realizzazione degli emblemi e dei segni distintivi definitivi che identificheranno i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Anche in ragione di ciò, è necessario, nell’interesse di tutti gli stakeholders, che venga a cessare con effetto immediato ogni uso (anche via web sui siti internet) degli emblemi e dei loghi transitori utilizzati in sede di candidatura, provvedendo prontamente alla loro rimozione da tutti i luoghi, edifici, siti, materiali e applicativi ove essi siano ancora presenti.
È il caso,ad esempio, di emblemi o loghi apposti su bandiere, stendardi, cartellonistica, siti web, footer di email, etc. all’interno dei rispettivi territori.”

“La dicitura “Milano Cortina 2026”, o anche soltanto “Milano Cortina”, oltre ai Cinque Cerchi Olimpici, al termine “Olimpiade” e “Paralimpiade” (e suoi derivati, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il termine ”Olimpico”e “Paralimpico”) e a ogni altra espressione identificativa dei Giochi, NON possono essere utilizzate se non in presenza di specifica autorizzazione scritta della Fondazione, in quanto “Proprietà Olimpiche” come definite dall’art. 5bis del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con Legge n. 31 dell’8 maggio 2020 (“Legge Olimpica”).

“A valle dell’adozione degli emblemi e dei segni distintivi definitivi dei Giochi, la Fondazione adotterà, di comune accordo con il Comitato Internazionale Olimpico e il Comitato Paralimpico Internazionale, specifiche linee guida sul corretto utilizzo degli emblemi e dei loghi e, in generale, dei segni distintivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi del 2026 e prevederà anche la stipula di eventuali accordi di licenza per il loro utilizzo.”

“Infine, rammentiamo, che l’art. 12 delle Legge Olimpica configura l’indebito utilizzo delle “Proprietà Olimpiche”, nei termini ivi previsti, come un illecito amministrativo assoggettabile a sanzione pecuniaria da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro.

Leggi il testo integrale della comunicazione.

(Comune di Verona)