Entro il 30 giugno di ogni anno tutte le associazioni, fondazioni e ONLUS hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito un rendiconto delle somme e vantaggi percepiti da enti pubblici nell’esercizio precedente se la somma di tutti i contributi ricevuti è pari o superiore a 10.000 Euro. Il 30 giugno è la scadenza di legge che per il 2024 si sposta al 1 luglio essendo il 30 giugno una domenica.
Di cosa si deve dare comunicazione attraverso la pubblicazione?
In ottica di trasparenza dei benefici ricevuti da parte della pubblica amministrazione (PA), come disposto dalla L. 124/17, tutti gli enti non profit citati devono pubblicare entro il 30 giugno non solo i contributi monetari ma anche tutti i vantaggi ricevuti sia in denaro che in natura. Ciò significa che l’ente interessato non deve considerare solo le erogazioni dirette da parte dell’ente pubblico, ma anche il vantaggio che la pubblica amministrazione dà in considerazione del fatto che l’ente beneficiario è riconosciuto come meritevole di un trattamento differente rispetto ad altri, poiché soggetto senza scopo di lucro o che svolge attività di interesse generale. Così ad esempio, se un Comune, che normalmente affitta una sala civica a un prezzo fisso orario, delibera l’uso della stessa ad una organizzazione di volontariato in maniera gratuita per un anno in considerazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che essa persegue, e il corrispettivo per l’affitto ammonterebbe a una cifra pari o superiore a 10.000 Euro, tale ente, pur non ricevendo contributi monetari dalla PA, deve dare evidenza di questa forma di sostegno da parte del Comune che si concretizza di fatto in un “non esborso” di denaro per l’affitto della sala.
Una circolare esplicativa del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (n. 6 del 25 giugno 2021) specifica che le somme del contributo 5X1000 non sono soggette agli obblighi di pubblicità della L. 124/2017 e che quindi queste entrate non vanno comprese nel rendiconto da pubblicarsi.
Allo stesso modo non sono da pubblicarsi sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Così pertanto se il rapporto con la PA ricade in un contratto di fornitura di servizi, tali entrate non sono riconducibili nei contributi da rendicontarsi.
Dove pubblicare i contributi pubblici ricevuti?
Questi benefici pubblici si devono pubblicare nel sito associativo o, qualora l’ente non disponga di un proprio sito internet o di un portale digitale pubblico (anche pagina Facebook, ad esempio), è possibile pubblicare il rendiconto sui portali della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisce. Non è sufficiente dunque che i contributi pubblici siano correttamente inseriti nel bilancio dell’associazione e depositato nel RUNTS, ma è necessario darne specifica evidenza con un rendiconto a parte, facendo riferimento, con un criterio “per cassa”, all’esercizio in cui i contributi sono stati effettivamente incassati e non all’anno di stanziamento dalla pubblica amministrazione.
Come si pubblicano i contributi pubblici ricevuti?
La normativa non ha dato indicazioni sulla tipologia di pubblicazione e non fornisce modelli fissi, si ritiene pertanto che la forma della comunicazione possa essere libera. È possibile anche utilizzare una comune autocertificazione da parte del rappresentante legale dell’associazione che riporti un elenco degli importi singolarmente ricevuti dall’ente pubblico e tutte le informazioni per darne immediata comprensibilità. Si consiglia quindi la forma schematica. Le informazioni da riportare saranno: identificazione e codice fiscale dell’ente che ha ricevuto il contributo, identificazione del soggetto pubblico erogante, somma ricevuta (o, se vantaggio quantificato, eventuali elementi con cui si è provveduto a quantificare il valore), data di incasso del contributo e causale del contributo.
Nel sito di Cantiere Terzo Settore di CSVnet e Forum Terzo settore è possibile trovare un format utile.
Che fare se non si conosce l’esatto importo del beneficio erogato dalla PA?
Qualora il beneficio erogato dalla pubblica amministrazione non sia un contributo diretto ma un altro tipo di sussidio, si può richiedere all’ente che lo ha erogato di fornire indicazioni sul valore. Qualora l’ente pubblico erogante non fornisca informazioni in merito, è possibile riferirsi al valore normale di mercato per la stessa tipologia di beni o servizi sullo stesso territorio di riferimento, oppure indicare il vantaggio come “non valutabile con precisione”. È quindi necessario inserirlo ugualmente nella pubblicazione nel sito ma appunto descrivendo semplicemente il beneficio erogato senza l’importo esatto.
Per informazioni
CSV di Verona – Ufficio Consulenze
Elena D’Alessandro consulenze@csv.verona.it