VERSO LA PAC 2025: RIEPILOGO DELLE NOVITA’ PER UNA CORRETTA GESTIONE AZIENDALE.
Nel 2024 sono state messe in atto una serie di semplificazioni per il rispetto di alcune norme della condizionalità rafforzata della PAC, che hanno portato alla modifica del Regolamento Europeo.
Con queste modifiche viene dato respiro in particolar modo alle aziende zootecniche, le quali hanno ora la possibilità di scegliere se diversificare o ruotare le colture presenti in campo e di seminare su tutta la superficie a seminativo. Viene quindi eliminato il 4% di superficie da lasciare ad elementi improduttivi, premiando però le aziende che volontariamente decidono di continuare ad aderire a questo impegno.
Ulteriore semplificazione avvenuta ad agosto 2024 riguarda la nuova modalità di verifica dell’ammissibilità al pagamento dell’Eco-schema 1 – Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale. Dalla compagna 2024, sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che alla fine dell’anno solare (31 dicembre) hanno il valore DDD, calcolato a livello di specie e orientamento produttivo, inferiore o uguale non più ad una mediana regionale com’era previsto nel 2023, ma a valori soglia definiti a livello nazionale. Ciò permette l’accesso a questo tipo di contributo ad un maggior numero di allevamenti.
Di seguito si riportano nel dettaglio le modalità di applicazione delle norme che hanno subito la semplificazione.
BCAA7: rotazione e diversificazione delle colture.
La BCAA7 si applica alle superfici a seminativo in pieno campo, escludendo quindi le colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.) e a quelle in serra e tunnel, ai prati e pascoli permanenti.
L’azienda può decidere di rispettare tale norma attraverso la rotazione OPPURE la diversificazione delle colture.
La rotazione delle colture riguarda il cambio di genere botanico almeno una volta all’anno a livello di parcella. La norma viene rispettata anche attraverso la semina di colture secondarie, purché rimangano in campo per almeno 90 giorni senza obbligo di raccolta.
Alcuni esempi:
ANNO 2024 | ANNO 2025 | RISPETTO BCAA7 |
GRANO TENERO | MAIS | SI |
MAIS | SOIA | SI |
GRANO TENERO | ORZO | SI |
MAIS | MAIS | NO |
FRUMENTO-SOIA | FRUMENTO-SOIA | SI |
LOIETTO-MAIS | LOIETTO-MAIS | SI |
FRUMENTO-SOIA | SOIA | NO |
Se nel 2024 l’azienda ha scelto di rispettare la BCAA7 attraverso la rotazione, questa dovrà essere completata nel 2025 con la semina di una coltura di genere botanico diverso rispetto a quella presente nell’anno precedente.
Nel caso in cui l’azienda semini nel 2024 una seconda coltura o cover crop (purché rimanga in campo almeno 90 giorni) la rotazione sarà già assolta nel 2024 e quindi dal 2025 l’azienda potrà scegliere di continuare con la rotazione delle colture o con la diversificazione.
La diversificazione delle colture prevede:
- Per le aziende con superfici a seminativo comprese tra 10 e 30 ettari, l’obbligo di coltivare almeno due colture diverse, di cui la principale non deve occupare più del 75% dei seminativi;
- Per le aziende con superfici a seminativo superiori a 30 ettari, l’obbligo di coltivare tre colture diverse. La principale non deve occupare il 75% e le due colture principali non devono occupare insieme il 95% di tali seminativi.
BCAA7 PER LE ZONE MONTANE
Nelle zone montane, avendo poca possibilità di diversificazione delle colture entro l’anno data l’esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:
- Che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell’anno successivo;
- Oppure, ogni anno, l’agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superfice dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.
ESENZIONI AL RISPETTO DELLA BCAA7
Sono esentate dal rispetto della BCAA le aziende che:
- Sono certificate biologiche o che aderiscono all’SQNPI;
- Hanno almeno il 75% della superficie a seminativo destinata alla produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a leguminosa o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
- Hanno almeno il 75% della superficie agricola ammissibile costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee di foraggio;
- Hanno una superficie a seminativo inferiore a 10 ettari.
BCAA8: rimozione obbligo 4% improduttivo.
La modifica più importante riguarda sicuramente la rimozione dell’obbligo del 4% di superficie a seminativo da lasciare improduttiva, attraverso l’utilizzo di superfici a riposo o di elementi caratteristici del paesaggio.
Le aziende possono dunque coltivare regolarmente tutta la superficie a seminativo.
Con questa modifica, la nuova norma BCAA8 prevede solamente due impegni: (A) mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e (B) divieto di potare le siepi nel periodo di nidificazione degli uccelli, quindi dal 15 marzo al 15 agosto.
L’azienda può comunque decidere di lasciare una parte del seminativo a riposo. Per questo, lo Stato Italia ha stanziato ulteriori fondi per fornire un contributo alle aziende che volontariamente decidono di lasciare del terreno improduttivo.
NUOVO LIVELLO 1 ECO-SCHEMA 5.
Collegato alla rimozione dell’obbligo del 4% di superficie a seminativo da lasciare incolto, è stato creato il nuovo livello 1 dell’eco-schema 5, che prevede un pagamento ad ettaro per le aziende che dal 2025 decidono di lasciare il 4% dei seminativi a:
- Superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;
- Elementi caratteristici del paesaggio costituiti ex novosui seminativi (alcuni esempi: siepi e fasce alberate, boschetti, stagni, alberi isolati, muretti a secco)
Per essere ammissibile a questo tipo di contributo, le aziende devono destinare il 4% dei seminativi agli impieghi sopra elencati. Inoltre la superficie minima richiedibile deve essere almeno di 2500 mq contigui e il lato più piccolo deve misurare almeno 20 metri.
Qualora la percentuale della superficie destinata fosse superiore al 4%, la superficie pagabile non eccede il limite massimo del 4%.
ECO-SCHEMA 1: nuovi valori soglia per il calcolo dell’ammissibilità al contributo.
Il 2024 ha portato anche ad una modifica nelle modalità di verifica dei valori DDD (Dose Giornaliera Definita) del proprio allevamento rispetto all’ammissibilità al contributo.
Il valore DDD è un indice statistico che misura la quantità giornaliera di antimicrobico resistenza utilizzato presso il proprio allevamento. Viene calcolato da ClassyFarm a livello di orientamento produttivo e di specie.
Se nel 2023, per essere ammissibile all’eco-schema 1, il valore DDD calcolato a livello di allevamento per specie e orientamento produttivo doveva essere inferiore alla mediana definita a livello regionale, dal 2024 questo valore deve essere inferiore ai nuovi valori soglia definiti a livello Nazionale per specie e orientamento produttivo.
Riepilogando, un allevamento è quindi ammissibile all’ECO1 se al 31/12:
- Ha valori DDD uguali o inferiori al valore soglia indicato nella tabella sottostante per specie e orientamento produttivo;
- Ha valori DDD superiori al valore soglia ma lo riducono del 10% rispetto all’anno 2022.
Specie | Orientamento produttivo | Soglia |
Bovina | Latte | 3 |
Bovina | Linea Vacca Vitello | 0,9 |
Bovina | Carne Rossa | 5 |
Bovina | Misto | 3 |
Bovina | Carne (Altro) | 2 |
Bovina | Carne Bianca | 44 |
Suina | Ingrasso | 9 |
Suina | Ciclo aperto | 20 |
Suina | Ciclo chiuso | 12 |
Ovina | Latte | 0,7 |
Ovina | Misto | 0,4 |
Ovina | Carne | 0,1 |
Caprina | Misto | 0,1 |
Caprina | Latte | 1 |
Caprina | Carne | 0,1 |
Bufalina | Latte | 0,7 |
Bufalina | Misto | 0,7 |
Bufalina | Carne | 0,1 |
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli Uffici di Zona Coldiretti del territorio – Area CAA