L’imposta di soggiorno è un tributo locale, applicata a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune, differente dal proprio Comune di residenza, in cui tale imposta è stata istituita.
Nel comune di Vicenza, secondo le disposizioni dell’art. 4 del D.Lgs 23/2011, l’applicazione dell’imposta decorre dal 01/05/2012.
Il Gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione delle dichiarazioni trimestrali, nonché degli adempimenti previsti per legge e da regolamento.
Sono tenuti al pagamento dell’imposta di soggiorno i soggetti, non residenti nel Comune di Vicenza, che pernottano nelle strutture ricettive nonchè negli immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito nella Legge 21/06/2017, n. 96 ubicati nel territorio comunale, fino ad un massimo di 5 pernottamenti per persona/per mese. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è commisurata alle caratteristiche ed ai servizi offerti dalle strutture ricettive, nonché al conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
Cosa serve
Il gestore della struttura ricettiva è tenuto all’assolvimento dei seguenti adempimenti:
1) Registrazione della struttura ricettiva sul portale Comunale Staytour;
2) Compilazione di dichiarazioni trimestrali e relativo riversamento;
3) Compilazione del Modello21;
4) Invio della dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate.
Il riversamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
– Pagamento tramite PagoPA.
Utilizza il PagoPa per il pagamento dell’imposta di soggiorno.
– Paga con Bonifico Bancario.
Utilizza il bonifico solo nel caso di ravvedimento operoso o eventuali conguagli
La tempistica
Il gestore della struttura ricettiva è tenuto alla compilazione delle dichiarazioni trimestrali recanti il numero di ospiti ed i relativi pernottamenti come segue.
I Trimestre Gennaio -Febbraio -Marzo Scadenza compilazione dichiarazione 30/04II Trimestre Aprile -Maggio -Giugno Scadenza compilazione dichiarazione 31/07III Trimestre Luglio -Agosto -Settembre Scadenza compilazione dichiarazione 31/10IV Trimestre Ottobre -Novembre -Dicembre Scadenza compilazione dichiarazione 31/01 anno successivo
Il gestore della struttura ricettiva è tenuto alla presentazione del conto di gestione dell’agente contabile, cosiddetto Modello 21, entro e non oltre il 31/01 dell’anno successivo (per il 2024 entro il 31/01/2025). Tale modello consiste nel rendiconto annuale dell’imposta dichiarata e versata dal gestore della struttura e deve essere generato a seguito della compilazione della dichiarazione relativa al IV trimestre dell’anno rendicontato.
Il gestore della struttura è tenuto all’invio all’Agenzia delle Entrate (NON al Comune) della dichiarazione annuale entro e non oltre il 30/06 dell’anno successivo a cui la dichiarazione si riferisce.
(Confesercenti Veneto Centrale)