Definizioni
- valore energetico corrisponde all’apporto calorico dell’alimento, espresso in chilocalorie (Kcal) o in chilojoule (kJ) per 100 ml o 100 g di prodotto.
- ingrediente: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;
- dichiarazione nutrizionale o etichettatura nutrizionale comprende le informazioni che indicano i valori riferiti a:
- valore energetico
- grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi),
- carboidrati (zuccheri, polioli, amido),
- sale,
- fibre,
- proteine.
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria sopra riportata può essere integrata con l’indicazione relativa a uno o più dei seguenti elementi facoltativi: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali e vitamine; questi ultimi solo se presenti in quantità significative (All. XIII del Reg. UE 1169/2011).
La presenza degli ingredienti va indicata per valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un alimento dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo.
La dichiarazione nutrizionale deve essere presentata in forma tabellare con le cifre allineate e, solo in mancanza di spazio sulla confezione, è consentito riportare in forma orizzontale le informazioni in essa contenute.
I valori nutrizionali medi possono essere ottenuti in modo alternativo tra loro:
- dall’analisi dell’alimento;
- dal calcolo effettuato a partire da valori medi noti o effettivi relativi ai singoli ingredienti (anche dati storici aziendali);
- dal calcolo eseguito adottando dati generalmente stabiliti ed accettati (es. database).
Premesso tutto ciò, in merito all’indicazione degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale sono stati forniti chiarimenti in materia di indicazioni in etichetta e sui documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli e d è stato specificato che:
- Per i “Mosti d’uva” e “Vini nuovi ancora in fermentazione” destinati alla trasformazione, considerato che tali prodotti sono suscettibili di ulteriori lavorazioni, che ne modificano i valori, non vi è l’obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale. Nei chiarimenti forniti dal Masaf con nota n. 481404 del 24/09/2024 non si fa cenno alla lista degli ingredienti che pertanto si ritiene debba essere riportata.
- Per i “Mosti d’uva” e “Vini nuovi ancora in fermentazione”, trasferiti da sede centrale ad un proprio deposito o trasferiti in conto lavorazione, per i quali viene emesso MVV, non vi è la necessità dell’indicazione dei valori nutrizionali usufruendo della deroga per l’emissione del documento prevista dall’art. 9 del regolamento (UE) 273/2018.
- Sui recipienti di cantina in cui vengono stoccati i prodotti, non oggetto di ulteriori trasformazioni, destinati al consumatore finale quali locali destinati alla vendita diretta, dovranno essere applicati cartelli che dovranno contenere, oltre alle altre indicazioni di legge, la lista degli ingredienti e i valori nutrizionali.
In sintesi, l’indicazione degli ingredienti va sempre riportata nei documenti di accompagnamento mentre per i “Mosti d’uva” e i “Vini nuovi ancora in fermentazione”, relativamente alla dichiarazione nutrizionale, valgono le deroghe suddette. Nei cartelli apposti sui recipienti, contenenti prodotti che non saranno oggetto di ulteriori trasformazioni, destinati al consumatore finale o nei locali destinati alla vendita diretta dovranno essere applicati cartelli che dovranno contenere, oltre alle altre indicazioni di legge, la lista degli ingredienti e i valori nutrizionali.
Per i prodotti confezionati quali, bottiglie, damigiane, fusti, bag in box ecc, devono essere riportate tutte le indicazioni relative all’etichettatura obbligatoria quali, categoria prodotto, titolo alcolometrico, lotto, capacità, valore energetico, ingredienti, dichiarazione nutrizionale, indicazione smaltimento degli imballaggi ecc. ecc.
Si evidenzia inoltre, come ribadito nella nota MASAF – TERR I – Prot. Interno N.0560225 del 23/10/2024 “…tutti i produttori di vino devono tenere registri delle sostanze utilizzate e delle pratiche enologiche attuate nella produzione dei loro vini …” quindi ogni azienda deve essere in grado di dimostrare la tracciabilità dei composti enologici utilizzati nel processo produttivo indipendentemente dal fatto che siano soggetti ad obblighi di registrazione. Tutto questo è connesso a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011; (vi sono prodotti non soggetti a registrazione nei registri vitivinicoli che però devono essere indicati tra gli ingredienti).
Per ulteriori chiarimenti rivolgiti all’ufficio vitivinicolo provinciale.
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