2 settembre 2026. Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è in fase di pubblicazione del nuovo decreto di attuazione dell’articolo 51 del Regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento sostituisce il precedente Decreto Ministeriale del 16 settembre 1999 (“Utilizzazioni minori di interesse agricolo”) e si adegua alle Linee Guida del Ministero della Salute emanate il 19 marzo 2024.
In base al nuovo decreto:
- Colture minori: sono definite tali le colture la cui superficie di coltivazione sul territorio nazionale risulta inferiore a 20.000 ettari (l’elenco specifico delle colture è riportato nell’allegato al provvedimento).
- Usi minori: corrispondono agli impieghi di prodotti fitosanitari sulle colture minori o su vegetali/prodotti vegetali che:
- non sono ampiamente diffusi in Italia
- sono ampiamente diffusi, ma richiedono un intervento per far fronte a un’esigenza eccezionale di protezione
- sono destinati a contrastare avversità su colture maggiori che però si manifestano con presenza non significativa, occasionale, localizzata o con danni generalmente non rilevanti
- sono finalizzati al contrasto di organismi nocivi da quarantena o regolamentati (ai sensi del Reg. UE 2019/2072 o di misure disposte dal Servizio Fitosanitario Nazionale)
L’Italia vanta un patrimonio di biodiversità agricola unico, caratterizzato da numerose produzioni d’eccellenza che rientrano nella definizione di colture minori (es. tabacco, nocciole). Ciononostante, le aziende titolari dei brevetti dei fitofarmaci spesso non investono nelle registrazioni per tali colture a causa dei costi elevati di ricerca e sperimentazione rispetto alla limitata superficie coltivata.
Il nuovo provvedimento consente di colmare il vuoto autorizzativo, apportando i seguenti benefici strategici:
- semplificazione procedurale: le aziende produttrici di fitofarmaci possono richiedere l’estensione d’uso ad altre colture o avversità selezionando ed estrapolando i dati già presenti nelle etichette autorizzate
- eliminazione dello svantaggio competitivo: gli altri Paesi europei applicavano l’art. 51 già dal 2009; l’Italia sana così un divario competitivo a tutela degli agricoltori nazionali
- riduzione delle emergenze fitosanitarie: l’estensione dei prodotti registrati riduce la necessità di ricorrere continuamente alle autorizzazioni d’emergenza in deroga, alleggerendo la mole di domande inviate annualmente al Ministero
Modalità e Tempistiche per la Presentazione delle Istanze
- Per le colture minori
- le domande di estensione d’uso possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno
- l’istanza è a carico esclusivo della società produttrice del prodotto fitosanitario
- qualora si riscontrino carenze di sostanze attive, è possibile promuovere la procedura segnalando la coltura e l’avversità interessata
- Per le colture maggiori (usi d’emergenza)
- la procedura resta invariata e le richieste devono rispettare il rigido calendario delle finestre ministeriali:
- settembre 2026: per trattamenti da svolgersi nel primo quadrimestre (febbraio – maggio 2027)
- gennaio 2027: per trattamenti da svolgersi nel secondo quadrimestre (giugno – settembre 2027)
- maggio 2027: per trattamenti da svolgersi nel terzo quadrimestre (ottobre 2027 – gennaio 2028)
- la procedura resta invariata e le richieste devono rispettare il rigido calendario delle finestre ministeriali:
