ENOTURISMO – ATTIVITÀ DI “VENDEMMIA TURISTICA” PROTOCOLLO OPERATIVO

E’ stato sottoscritto il 12/07/2023 il protocollo d’intesa, in allegato, tra l’Ispettorato Nazionale del lavoro e l’Associazione Nazionale Città del Vino. Tale documento fornisce le linee guida volte a regolamentare la “vendemmia turistica”, nell’ambito delle attività previste dalla normativa per l’enoturismo.

Va premesso che solo le aziende/cantine che hanno già presentato presso il Comune – Sportello telematico SUAP la SCIA per l’esercizio dell’attività di Enoturismo possono intraprendere la vendemmia turistica con gli ospiti/turisti.

Per “vendemmia turistica” si intende l’attività di raccolta dell’uva, non retribuita, di breve durata, episodica, circoscritta ad appositi spazi delimitati, avente carattere culturale e ricreativo, svolta da turisti e correlata preferibilmente al soggiorno in strutture ricettive del territorio e/o alla visita e degustazione delle cantine locali nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato.

All’attività in questione non può essere corrisposto alcun emolumento comunque denominato, né in denaro né in natura.

L’attività è ristretta a poche ore alternativamente nella fascia oraria antimeridiana o postmeridiana e non può ripetersi per più di 2 volte nella stessa azienda vitivinicola nell’arco della stessa settimana. I filari della vendemmia didattica devono essere resi riconoscibili e distinguibili dai luoghi ove i vendemmiatori professionisti svolgono la vendemmia ordinaria, con l’apposizione di idonei cartelli, inoltre andrà indicato nella dichiarazione al SUAP o sportello equipollente, le coordinate mappali (foglio e particella) avendo cura di escludere in maniera tassativa lo svolgimento promiscuo delle due attività.

L’esperienza dovrà svolgersi sempre sotto diretta supervisione e assistenza da parte di un referente aziendale/tutor qualificato attraverso formazione specifica, che dovrà vigilare sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e garantire il perseguimento delle finalità culturali e ricreative dell’evento.

Durante lo svolgimento ogni referente aziendale/tutor potrà seguire un numero di turisti non superiore a 8, salva diversa disposizione della normativa locale di riferimento. Inoltre sia il tutor o referente che i vendemmiatori-turisti dovranno essere muniti di idoneo cartellino o braccialetto di riconoscimento riportante l’indicazione: “tutor” e “vendemmiatore turista”.

L’attività dovrà svolgersi con modalità che assicurino la salute e sicurezza dei turisti, anche con riferimento alle attrezzature messe a disposizione degli stessi nonché agli indumenti e alle calzature indossate (DPI).

Prima dell’inizio dell’attività di vendemmia, referente aziendale/tutor dovrà fornire agli stessi istruzioni adeguate circa l’utilizzo delle attrezzature e i comportamenti da tenere durante le operazioni, vigilando, in presenza, sul rispetto delle istruzioni impartite.

Ai turisti impegnati nella vendemmia turistica deve comunque essere interdetto sia l’utilizzo di qualsiasi macchina agricola sia lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle cassette da uva.

Precedentemente all’avvio dell’attività, l’azienda dovrà provvedere alla stipula di un’apposita assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei turisti, garantendo lo svolgimento in ambienti adeguatamente attrezzati per la tipologia di attività svolta, conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi nonché alla normativa in materia di sicurezza degli impianti.

L’azienda vitivinicola/operatore enoturistico dovrà inoltre individuare gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo vietandone l’accesso al pubblico e il contatto anche solo accidentale, predisponendo adeguata segnaletica. I locali ove si svolgono le attività dovranno ospitare un numero massimo di persone in funzione dello spazio a disposizione ed esser dotati di illuminazione adeguata.

L’azienda vitivinicola/enoturistica dovrà comunicare lo svolgimento dell’attività al Comune competente per territorio, prima dell’avvio della stessa, attraverso la piattaforma SUAP o sportello equipollente (a cui potranno fare riferimento gli organi di vigilanza per ogni esigenza), con modalità ancora da definire, dando notizia di:

Ø  Numero polizza assicurativa e scadenza

Ø  Nominativo Referente aziendale e del suo delegato/tutor

Ø  Luogo, inserendo gli identificativi catastali

  • Comune catastale, Foglio, Particella subalterno

Ø  Orari di svolgimento dell’esperienza della vendemmia

Ø  Generalità degli enoturisti

  • Nome cognome, Data e luogo di nascita

L’Azienda con riferimento all’anno in corso, deve conservare ed esibire a richiesta degli organi ispettivi le comunicazioni fatte allo sportello unico attività produttive o ufficio equipollente delle giornate dedicate alla vendemmia turistica didattica.

Come si evince il documento allegato fornisce i principi su cui si deve basare questa attività, ma rimangono da chiarire diversi aspetti non quantificabili: significato di attività di breve durata, episodica, ristretta a poche ore, individuazione dei mappali che spesso non coincidono con l’estensione del filare su cui svolgere l’attività, chi è il referente aziendale e qual’è la formazione specifica per condurre l’attività di vendemmia turistica, fornitura di DPI, stipula apposita assicurazione non sono noti i massimali, modalità operativa di comunicazione al SUAP di tale attività.

A livello provinciale abbiamo costituito un tavolo di lavoro composto da Pierpaolo Caldart, Claudia Pessot, Luca Colussi, Mattia Dosso, Michele Trombetta al fine di monitorare e stimolare la soluzione di tali dubbi a livello regionale e con le relazioni locali da avviare in collaborazione con i principali Comuni vocati a tale attività ed in seguito con la Direzione prov. le del Lavoro.

(Coldiretti Veneto)

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