Voto domiciliare: elettore affetto da grave infermità

Possono esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, gli elettori affetti da:

 gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46)

– gravi infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili (art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano nel caso in cui l’elettore dimori, rispettivamente:

– per le elezioni europee e referendarie, nel territorio nazionale
– per le elezioni regionali, nel territorio della Regione della quale è elettore
– per le elezioni comunali, nel territorio del Comune del quale è elettore (la richiesta vale anche per il turno di ballottaggio).

A chi interessa

Agli elettori affetti da gravi infermità, nei casi sopra descritti.

Come

E’ necessario far pervenire: 

  1. una dichiarazione in carta libera, rivolta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione, con indicazione esatta e completa dell’indirizzo e, possibilmente, un recapito telefonico (vedere sezione Moduli);
     
  2. la copia della tessera elettorale e copia del documento di identità;
     
  3. la certificazione sanitaria, rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificazione, inoltre, potrà attestare la necessità del cosiddetto “accompagnatore” per l’esercizio del voto. 

Dove

Direzione Servizi ai Cittadini
Ufficio Elettorale
via Adigetto 10 – terzo piano, stanza n. 18

Quando

La richiesta si presenta nel periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.


Ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2020

(Comune di Verona)

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