Il presidente del Consiglio e la ministra dell’Istruzione hanno confermato la decisione del Governo di disporre la chiusura delle scuole e delle Università di tutta Italia da giovedì 5 fino al prossimo 15 marzo. La misura, presa dopo l’ultimo parere del Comitato tecnico scientifico, è stata formalizzata nella sera di mercoledì 4 marzo con un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri che proroga anche il criterio “droplet” (garantire la distanza minima tra i presenti di almeno un metro) a eventi, congressi, teatri e cinema fino al 3 aprile 2020 (qui i dettagli).. Le misure di prevenzione del contagio da coronavirus coinvolgono anche il mondo dello sport: per un mese, infatti, “sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”.
I comportamenti da adottare
All’interno del documento vengono messi nero su bianco anche alcuni comportamenti che la popolazione viene invitata ad adottare per minimizzare il rischio di contagio (qui i dettagli).
Il decreto dell’1 marzo
Il decreto di mercoledì 4 marzo segue quello firmato la domenica precedente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Salute: all’interno le precedenti “misure urgenti di contenimento del contagio” da coronavirus in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Nel documento vengono messe nero su bianco non solo prescrizioni molto stringenti per i territori comunali definiti “cluster”, considerati focolai del contagio da Covid-19, dove viene prorogato il blocco sanitario, ma sono state inserite anche prescrizioni che coinvolgono tutto il territorio veneto, compreso quindi quello veneziano.
Le misure, decise “tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico” dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state divise in 12 gruppi e prorogano (in parte rimodulandole) quelle inserite nell’ordinanza del 23 febbraio scorso firmata dal ministro della Sanità e dal presidente della Regione Veneto.
Ecco le misure di contenimento valide fino a domenica 8 marzo compresa:
- sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. (ULTERIORI DETTAGLI)
- sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
- apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (il cosidetto “criterio droplet”);
- sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;(ULTERIORI DETTAGLI)
- svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (il cosidetto “criterio droplet”);
- apertura delle attività commerciali diverse da quelle indicate dalla lettera h) condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
- rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
- sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.
Link utili per approfondire il tema del Coronavirus
Coronavirus, informazioni e consigli utili del Ministero della Salute
Sabato riunione governo e presidenti delle Regioni
Il pomeriggio precedente, sabato 29 febbraio, il governo aveva già comunicato alla Regione Veneto la decisione di prorogare la sospensione delle attività didattiche fino all’8 marzo. La decisione era arrivata al termine di una riunione tra il Presidente del Consiglio e i rappresentati delle Regioni coinvolte dall’emergenza Covid-19, sentito il parere dell’Istituto Superiore della Sanità. Domenica la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm (Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri) contenente tutte le misure urgenti, di fatto una proroga delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza emanata lo scorso 23 febbraio in accordo tra Ministero della Salute e governi regionali. Restrizioni quindi anche per cinema, teatri, biblioteche, luoghi di culto ed eventi pubblici.
Una settimana prima incontro tra i sindaci della Città Metropolitana
A Mestre, nella sede della Ulss 3 “Serenissima”, domenica sera, 23 febbraio, si era tenuta una riunione con tutti i sindaci della Città metropolitana di Venezia, il direttore Giuseppe Dal Ben e i dirigenti delle società partecipate Actv/Avm, Ames e Veritas. Si lavora in stretta sinergia con Prefettura, Regione del Veneto, Dipartimento nazionale della Protezione Civile e Governo per prendere provvedimenti coordinati con l’ordinanza emessa a firma del ministro della Salute e dal presidente della Regione e con il Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri emanata dopo i primi casi di contagio da coronavirus.
Sanificazioni e chiusure
Il Comune di Venezia aveva dato subito disposizioni, per darne immediata esecuzione, a cominciare dalla sospensione dell’attività dei musei comunali e della Fondazione Muve, del Teatro La Fenice, Malibran, Toniolo, Momo,delle ludoteche e delle biblioteche comunali, nonché della sospensione dei servizi educativi e dell’infanzia, oltre che delle scuole di ogni ordine e grado.
Per quanto riguarda la sanificazione dei mezzi pubblici, fin da subito era stata disposta una disinfezione straordinaria di tutti i mezzi, sia terrestri che acquei, del gruppo Actv/Avm. Continua quotidianamente.
Dalla mezzanotte del 23 febbraio sono state annullate anche tutte le animazioni di Carnevale previste nel programma ufficiale e tutti gli eventi del calendario delle “Citta in Festa” fino a nuove disposizioni.
Mercati confermati
Il sindaco di Venezia lunedì 24 febbraio aveva incontrato dirigenti comunali e delle società partecipate per concretizzare quanto disposto dall’ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Veneto (DETTAGLI). Sono stati disposti:
- Pulizia straordinaria della flotta di terra e di acqua di tutti i mezzi dediti al trasporto pubblico locale, con prodotti specifici;
- Definizione di un protocollo di sanificazione giornaliera dei mezzi;
- Chiusura al pubblico dei musei, dei teatri, dei cinema, delle ludoteche e delle biblioteche;
- Annullamento di tutti gli eventi previsti in “Città in Festa”;
- Conferma dei mercati, sia giornalieri che settimanali, sia fissi che ambulanti
- Rafforzamento del servizio di pulizia e sanificazione delle sedi comunali.
