Coronavirus: le prescrizioni decise dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri valevoli per tutto il territorio nazionale

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato mercoledì 11 marzo un decreto che contiene nuove restrizioni per tutta Italia per contenere il contagio da Coronavirus. Si tratta di misure valevoli fino al 25 marzo e che si aggiungono a quelle decise dall’Esecutivo l’8 (leggi) e 9 marzo scorso (leggi).

I punti principali

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (come ipermercati, supermercati, discount di alimentari, qui l’elenco completo), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) a eccezione di lavanderie e servizi funebri.
  • Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  • Il presidente della Regione, con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  • Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali
  • Le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, venerdì 13 marzo sono seguite due nuove ordinanze (leggi qui) firmate dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, attraverso le quali si dispone una possibile riduzione del trasporto pubblico locale, garantendo comunque le esigenze essenziali di mobilità. Le misure urgenti in vigore da sabato 14 marzo e fino al 25 marzo riguarderanno i servizi di trasporto su gomma, acqua e la rete ferroviaria locale (qui le rimodulazioni del servizio annunciate da Actv).

Le prescrizioni precedenti (valide fino al 3 aprile): muoversi solo se necessario

Il presidente del Consiglio dei ministri ha firmato invece domenica 8 marzo un decreto (precedente a quello dell’11 marzo) con altre “misure urgenti” per contrastare il contagio da coronavirus, con prescrizioni stringenti anche per il territorio metropolitano veneziano, oltre che per l’intera Lombardia e altre 13 province del Nord Italia (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova e Treviso). Un decreto le cui misure, valevoli fino al 3 aprile, sono state il giorno seguente allargate all’intero territorio nazionale con un ulteriore atto firmato dal presidente del Consiglio.

“Muoversi solo per esigenze lavorative e motivi di salute”

Nel primo documento, pubblicato domenica 8 marzo in Gazzetta Ufficiale, si mette nero su bianco l’invito a “evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dei territori, anche al loro interno”. Ci si deve muovere, ha specificato il presidente del Consiglio durante una conferenza stampa, “solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute”. E’ consentito, per chi ne avesse necessità, il rientro nella propria abitazione, domicilio o residenza.

Cosa si intende?

Le restrizioni negli spostamenti previste dal Dpcm dell’8 marzo 2020 non si applicano a chi si muove per necessità, come confermato dalla Prefettura di Venezia e indicato in una direttiva inviata dal Ministero dell’Interno a tutte gli organi territoriali. Sono considerate necessità le esigenze lavorative, sanitarie o di assistenza familiare. Visti i divieti stabiliti dal Dpcm, i controlli saranno effettuati a campione, come sottolineato dalla Prefettura, e chi si sposta deve giustificare il proprio spostamento con un’autocertificazione attraverso la compilazione di moduli forniti nel caso anche dalle forze di polizia all’atto del controllo (scarica qui). Nessuna limitazione prevista per l’attività degli uffici pubblici e dei servizi essenziali.

Prescrizioni per chi ha febbre oltre 37,5 gradi e chi è in quarantena

Ai cittadini alle prese con “sintomatologie da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi centigradi” è fortemente raccomandato di restare nel proprio domicilio e limitare i contatti sociali, a prescindere dalla positività o meno al coronavirus. Devono contattare il loro medico curante. Per chi è sottoposto a quarantena o risulta positivo al coronavirus, invece, è fatto divieto assoluto di mobilità.  

Sospesi tutti gli eventi

Anche in territorio veneziano “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”. Stop anche a tutti gli “eventi organizzati in luogo pubblico e privato, nonché alle manifestazioni a carattere ludico, culturale, sportivo, religioso, fieristico”. Il presidente del Consiglio ha specificato che sono anche sospesi “tutti gli eventi nei cinema, nei teatri, nei pub, nelle scuole di ballo, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo, nelle discoteche. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività”.

Stop alle attività didattiche: lezioni a distanza

Stop alle attività didattiche nelle scuole e nelle università, salvo quelle a distanza, oltre che ai viaggi d’istruzione e alle gite scolastiche.

Luoghi di culto: sospese le cerimonie religiose

Per quanto riguarda i luoghi di culto sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. E’ consentita la loro apertura a condizione del rispetto di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.

Musei chiusi

Chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura.

Ristoranti e bar aperti solo dalle 6 alle 18 (misura modificata dal decreto dell’11 marzo che prevede la chiusura delle attività dei servizi di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie fino al 25 marzo)

Consentite invece le attività di ristorazione e bar ma solo dalle 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di inottemperanza scatterà la sanzione della sospensione dell’attività.

Coronavirus, informazioni e consigli utili del Ministero della Salute

Le altre attività commerciali (misura aggiornata dal decreto dell’11 marzo)

Per le altre attività commerciali è necessario garantire un accesso “con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse”.

Media e grande distribuzione (misura aggiornata dal decreto dell’11 marzo)

Nelle giornate festive e prefestive “sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

Stop a palestre e piscine

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri sociali, centri ricreativi.

Niente sbarco ai passeggeri delle navi da crociera a Venezia

I passeggeri che arrivano a Venezia con le navi da crociera non potranno sbarcare per visitare la città, ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

Carcere per chi viola la quarantena

La direttiva esplicativa del Dpcm inviata dal Viminale alle Prefetture prevede, anche nel territorio metropolitano di Venezia, l’istituzione di controlli in aeroporti, stazioni, caselli autostradali. C’è invece il divieto di spostamento assoluto, senza eccezioni, per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus. La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella già indicata nel precedente decreto del 24 febbraio, salvo che non si possa configurare il reato di pericolo per la salute pubblica, per il quale è previsto il carcere.  Su autostrade e viabilità principale i controlli saranno eseguiti dalla Polizia Stradale, mentre Carabinieri e polizie municipali si occuperanno della viabilità ordinaria. Controlli anche alle stazioni, affidati alla Polfer con la collaborazione del personale di Ferrovie, delle autorità sanitarie e della protezione civile: viene prevista una canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni “al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori” con i termoscanner. Anche in aeroporto i passeggeri in partenza e in arrivo saranno sottoposti al controllo dell’autocertificazione. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti nelle aree di sicurezza, mentre per quelli in arrivo i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.

(Comune di Venezia)

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