Le Aziende per le quali con DPCM 22.03.2020 è stata stabilita la sospensione dell’attività sino al 3 APRILE 2020 è bene facciano attenzione a quanto stabilito all’art 1 punto 1 lettera d):
“restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alla attività consentite; Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.”
Pertanto coloro che intendessero proseguire la loro attività perché rientrante nella casistica sopra esposta DEVONO presentare apposita comunicazione al PREFETTO di Rovigo.
Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo
Viale del Lavoro 4
45100 Rovigo (RO)
tel.: 0425/403511
fax : 0425/403590
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