Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 all’art. 1, alla lettera f) è stato stabilito che “… la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 15 novembre 1990 (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1357_allegato.pdf), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”, prevedendo all’art. 4, punto 1) che “le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020″.
