Decreto Rilancio in dettaglio: interventi per i lavoratori

Decreto Rilancio, le misure nel dettaglio/2

Interventi in favore dei lavoratori (Titolo III)

Il Decreto Rilancio Italia riconferma diversi tipi di indennità di sostegno al reddito per i lavoratori e ne inserisce delle nuove. Vediamo assieme quelle più importanti per il settore:

  • ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità pari a 500 euro;
  • ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. Viene anche statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:

  • regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
  • sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria: si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo;
  • introdotto il “reddito di emergenza”per il mese di maggio, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Rem sarà erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;
  • modificato il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
  • deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene concesso per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste;
  • innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;
  • possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre;
  • vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso per 5 mesi;
  • indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19;
  • possibile stipulare con datori di lavoro del settore agricolo, per i percettori di ammortizzatori sociali (NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza), contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l’anno;
  • misure di sostegno alle imprese per l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.

(Coldiretti Rovigo)

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