Il Presidente del Consiglio dei Ministri lo scorso 12 ottobre ha firmato il Decreto con cui disciplina le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, anche sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
Per quanto di stretto interesse per il settore agricolo e per il sistema Coldiretti, si segnalano le seguenti disposizioni recate dal DPCM.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure, fermo restando che resta garantito, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’esercizio delle attività “del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”:
- le attività commerciali al dettaglio – e, quindi, anche la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli sia in sede aziendale che nell’ambito di mercati organizzati – si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 ed in ossequio misure di cui all’allegato 11 dello stesso DPCM;
- le attività dei servizi di ristorazione – e, quindi, anche la somministrazione di pasti e bevande da parte degli agriturismi – sono consentite fino alle ore 24:00 con consumo al tavolo e fino alle 21:00 in assenza di consumo al tavolo. Si conferma quanto stabilito dai precedenti DPCM in ordine alla possibilità di svolgere la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto. Viene, tuttavia, specificato che è vietato il consumo sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21:00 dei prodotti acquistati con modalità di asporto e fermo restando, prima del suddetto orario, l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- le attività delle strutture ricettive – e, quindi, anche l’attività di ospitalità svolta dagli agriturismi – sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.
- è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del DPCM in esame;
- sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate programmate dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado: rientrano, quindi, nella sospensione in questione le uscite scolastiche organizzate presso fattorie didattiche;
- lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore.
Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al DPCM. Il prefetto, a tal fine, si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.