DPCM del 13 OTTOBRE 2020 – NUOVE MISURE PER IL CONTENENT DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DPCM del 13 OTTOBRE 2020 – NUOVE MISURE PER IL CONTENENT DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 13 ottobre, ha firmato il Decreto con cui disciplina le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, riportiamo quanto di interesse per il settore agricolo

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure, fermo restando che resta garantito, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’esercizio delle attività “del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”.

Ai seguenti link è possibile scaricare e visionare il DPCM e i relaviti allegati:

DPCM_13_ottobre_2020

Allegati_dpcm_13_ottobre_2020

ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE DPCM del 13 ottobre 2020 / art. 1 comma 6 lettera ee) e relativo allegato “Ristorazione” – e, quindi, anche la somministrazione di pasti e bevande da parte degli agriturismi – sono consentite fino alle ore 24:00 con consumo al tavolo e fino alle 21:00 in assenza di consumo al tavolo. Si conferma quanto stabilito dai precedenti DPCM in ordine alla possibilità di svolgere la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto.

  • E’ vietato il consumo sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21:00 dei prodotti acquistati con modalità di asporto e fermo restando, prima del suddetto orario;
  • Obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un (1) metro.

LE ATTIVITA’ DELLE STRUTTURE RICETTIVEDPCM del 13 ottobre 2020 / art. 1 comma 6) lettera nn) e relativo allegato “Attività ricettive” – e, quindi, anche l’attività di ospitalità svolta dagli agriturismi – sono esercitate a condizione che sia assicurato:

  • mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un (1) metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • E’  consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del DPCM in esame.

ATTIVITA’ DIDATTICHEDPCM del 13 ottobre 2020 – nel quale vengono introdotte norme che influenzano direttamente l’attività didattiche delle fattorie. Non sono sospese le attività economiche né quelle educative; è possibile quindi continuare ad organizzare laboratori ed attività didattiche, anche se con ulteriori accorgimenti.

art. 1 comma 1)

Tutti devono indossare la mascherina, all’interno e all’esterno, in presenza di non conviventi.

“fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi […] e con esclusione dei predetti obblighi:

  1. a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  2. b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
  3. c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.”

art. 1 comma 2)

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un (1) metro.

Art. 1 comma 6) lettera c)

è consentita l’attività 0-17 nel rispetto delle linee guida

“è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8”

Art. 1 comma 6) lettera s)

Sono vietate le uscite scolastiche.

Questa è una modifica importante, alcune uscite erano già programmate; il DPCM è in vigore fino alla data del 13 novembre 2020 – Art. 12 comma 1) – quindi potrebbe esserci – dopo tale data – un rientro della situazione.

“sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio […]”

Allegato 8

Linee guida fase II: sono confermate tutte le linee guida già vigenti: piccoli gruppi omogenei, ingressi scaglionati, frequente igienizzazione, ecc…

Queste sono le linee guida nazionali, ricordando che la regione potrebbe introdurre restrizioni rispetto ad esse.

(Coldiretti Rovigo)

Please follow and like us