Le scadenze del 31 ottobre 2020

Approvazione rendiconto/bilancio 2019

Riguarda tutti gli enti non profit la proroga al 31 ottobre 2020 del termine per l’approvazione del rendiconto o del bilancio riferito al 2019.

Inoltre, in considerazione della proroga dello stato di emergenza, fino a tale data è possibile riunire gli organi sociali in videoconferenza, anche qualora tale modalità non sia espressamente contemplata nello statuto.
Affinché una riunione in videoconferenza sia valida, devono essere fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità, al fine di:
– rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all’ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione;
– permettere al presidente dell’organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell’assemblea e di constatare i risultati delle votazioni;
– permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità);
– informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza (ad esempio skype, zoom, ecc.), e delle modalità con cui potervi accedere.
Tali informazioni devono essere rese note in modo dettagliato nella convocazione dell’organo, al fine di consentire la partecipazione effettiva di tutti i componenti.

Adeguamento statuti

Il Decreto legge 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”) ha anche prorogato al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le ONLUS iscritti ai relativi registri/anagrafe devono adeguare i propri statuti al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Dopo tale data, sarà ancora possibile procedere all’adeguamento dello statuto ma non si potrà fare ricorso alla c.d. “procedura semplificata”. Si tratta della possibilità, prevista dall’art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/17, di approvare le modifiche statuarie con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, più basse rispetto a quelle richieste per la validità dell’assemblea straordinaria.
Tale opportunità facilita le deliberazioni soprattutto nelle associazioni con un numero elevato di soci ma è necessario rispettare alcune condizioni: oltre a fissare la data dell’assemblea prima del 31 ottobre 2020, sarà necessario limitare le modifiche statutarie a quanto richiesto obbligatoriamente dalla normativa (clausole obbligatorie) o, quando consentito, scegliere di disciplinare in maniera diversa da quanto suggerito dalla normativa alcuni aspetti legati alla vita associativa (clausole derogatorie). Non sarà pertanto possibile inserire altre previsioni statutarie (clausole facoltative), come la possibilità di utilizzare mezzi di telecomunicazione o votare per corrispondenza o in via elettronica, né modificare altre previsioni statutarie, come il numero dei consiglieri, il numero e la durata dei mandati, ecc. Per tali modifiche è sempre necessario raggiungere i quorum rinforzati previsti per le assemblee straordinarie.

Rendicontazione 5 per mille

Sarà possibile svolgere le attività legate ai fondi del 5 per mille per l’anno finanziario 2017, percepiti nel corso del 2019, fino al 31 ottobre 2020. Poiché la maggior parte delle associazioni ha incassato il contributo del 5 per mille ad agosto 2019, significa che sarà possibile utilizzare le somme fino al 31 ottobre 2020 anziché fino al 31 agosto 2020.
L’art. 35 del Decreto legge 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”) ha previsto anche un periodo più ampio per la redazione dello specifico rendiconto delle spese del 5 per mille, estendendo a 18 mesi dalla data di incasso il termine ordinario di 12 mesi. Da tale nuovo termine decorrono i 30 giorni entro cui le associazioni che hanno percepito più di 20.000 euro devono inviare il rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nel caso in cui nel corso del 2019 sia stato eccezionalmente incassato un contributo del 5 per mille relativo ad anni antecedenti il 2017, sarà possibile usufruire delle proroghe previste purché la scadenza originaria non sia anteriore al 31 gennaio 2020 (termine iniziale del periodo emergenziale dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020).
Rimane ferma la facoltà prevista dalle linee guida sulla rendicontazione del 5 per mille di accantonare le somme ricevute per progetti pluriennali, redigendo comunque il rendiconto e portandole a rendicontazione in annualità successive.

(CSV di Rovigo)

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