Superbonus 110 per enti no profit

Per alcuni enti no profit (ONLUS, ODV, APS) che svolgano servizi socio-sanitari e assistenziali, in immobili di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito, è ancora possibile, entro il 2025, effettuare lavori di efficientamento energetico con l’applicazione del Superbonus 110 in cessione del credito, potenzialmente quindi senza esborso finanziario/anticipi.

Se la struttura in cui opera il tuo ente ha costi elevati di riscaldamento ed energia elettrica, è possibile fare una valutazione preliminare di ammissibilità, per verificare la possibilità di accedere a questa opportunità.
Di seguito una tabella riassuntiva delle condizioni, qui la circolare del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Schema di sintesi

Cosa

Interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (così detto Superbonus) completati entro il 31/12/2025.

Per chi

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Requisito 1

Che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. Questo requisito deve essere in vigore sin dalla data di avvio dei lavori o, comunque, prima del sostenimento delle spese.

Requisito 2

Che siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione di cui a questa nota.

Categorie catastali

B1: collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi; B2: seminari e caserme  nonché a case di cura e ospedali senza fine di lucro; D4: con fine di lucro.

 

Da notare

L’eventuale passaggio dall’Anagrafe delle ONLUS al RUNTS comporta una sostanziale continuazione della operatività della ONLUS e non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus.

Per informazioni

CSV di Verona
Coordinatrice – Cinzia Brentari c.brentari@csv.verona.it

(CSV di Verona)

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