Registro cereali, obbligatorio per aziende con acquisti o vendite superiori alle 30 tonnellate
Ricordiamo che sono obbligate a tenere il registro le imprese agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione che detengono, acquistano, vendono, cedono un quantitativo del singolo prodotto, di provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi superiore a 30 tonnellate annue.
Non sono tenute all’obbligo della registrazione le aziende che esercitano in via prevalente l’attività di allevamento e quelle che producono mangimi.
L’obbligo non si applica ai prodotti trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda.
Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale degli acquisti e delle vendite effettuate in ciascuna trimestre di nove diversi prodotti cerealicoli (frumento duro, frumento tenero e segalato, granturco, orzo, farro, segale, sorgo, avena, miglio e scagliola). Sono registrati le quantità totali (in tonnellate) di ciascun prodotto cerealicolo acquistato o ceduto nel trimestre distintamente per origine (provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi).
L’obbligo del registro è scattato lo scorso 31 luglio 2025. Al fine di evitare di incorrere in infrazioni e nelle relative ammende, è necessario che le prime registrazioni vadano eseguite entro il 20 ottobre p.v. e si riferiscano al trimestre comprendente i mesi di luglio, agosto e settembre 2025. La sanzione amministrativa pecuniaria prevede il pagamento di una somma compresa tra 2.000 e 4.000 euro in funzione dell’inadempienza constatata. L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’autorità competente allo svolgimento dei controlli e all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
Le registrazioni devono essere effettuate entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.