
Nel dar seguito a quanto già trasmesso in precedenza dai nostri Uffici in merito al sistema RENTRI, si ricorda che l’onere di iscriversi al RENTRI per le Imprese associate con personale sino a 10 dipendenti, produttrici iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi, qualora obbligate (Categoria 3), è previsto, come è noto, a decorrere dal 15 dicembre p.v. e sino al 15 febbraio 2026.
Pertanto, si conferma sin d’ora che tali Operatori interessati dovranno registrarsi con detta tempistica in via telematica, tramite il versamento di un Diritto di segreteria in misura fissa pari a € 10 e l’accreditamento all’apposita Piattaforma per il conferimento dei dati, coordinata a livello nazionale dal MASE mediante l’Albo Gestori Ambientali e gestita a livello territoriale con l’ausilio delle competenti Camere di Commercio, salvo restando per il primo anno verseranno il previsto Contributo pari a € 15 (per ogni anno oltre il primo, l’ammontare dovuto entro il 30 aprile sarà di € 10).
Si ricorda altresì che solo a partire dalla data di effettiva iscrizione, i Soggetti obbligati potranno utilizzare il nuovo Formato digitale del Registro di carico e scarico recante i rispettivi dati da trasmettere al RENTRI, mentre il Formato digitale dei Formulari di trasporto dei rifiuti potrà essere visualizzato in itinere, anche su “dispositivi mobili”, fermo restando che i Soggetti non obbligati si avvarranno del Formato cartaceo di Registri e Formulari reperibile dall’Area pubblica del Portale aggiornato RENTRI (v. Nuovi Modelli vidimati, già Allegati a ns. Circolare LEGI Prot. n. 4984.11/2025).
A tal fine, riepilogando nuovamente in sintesi, si conferma anzitutto che entro l’anzidetto bimestre 15 dicembre 2025 – 15 febbraio 2026 le piccole e medie Imprese produttrici di rifiuti pericolosi trasmetteranno al RENTRI:
– i dati già contenuti nei propri Registri di carico e scarico, a decorrere dalla loro effettiva iscrizione, con cadenza mensile ed entro la fine del primo mese successivo a quello in cui sia stata eseguita l’annotazione (oppure del secondo mese dopo, in caso di delega ad Associazioni, che si iscriveranno al RENTRI solo per effetto della stessa). NB: la trasmissione dati non sarà dovuta, qualora nel mese di riferimento non risultino nuove annotazioni.
– i dati dei rispettivi Formulari di identificazione, salvo restando l’onere di assicurare l’interoperabilità tra il proprio sistema gestionale ed il medesimo RENTRI (Sezione Anagrafica e Sezione Tracciabilità), in conformità alle procedure definite dal MASE nell’anzidetto Decreto Direttoriale.
Si riporta qui di seguito, per ogni eventuale ulteriore aggiornamento in ordine al graduale ingresso operativo del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, il link del Portale ad hoc: RENTRI
