
Cassa integrazione speciale eventi climatici estremi per operai agricoli e florovivaisti
Anche per quest’anno il Governo ha introdotto la disciplina specifica per l’utilizzo della CISOA – Cassa integrazione speciale operai agricoli per eventi climatici estremi. L’accesso alla CISOA sarà consentito sia agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato(OTD). L’arco temporale di vigenza della CISOA “calore” avrà effetto per le sospensioni effettuate dal 1° luglio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.
La norma prevede che:
- il trattamento sarà riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative;
- le integrazioni al reddito non saranno conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima delle 90 giornate chiedibili all’anno per dipendente e saranno equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola;
- I trattamenti di CISOA in argomento saranno corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell’Istituto e a tal fine va restituito, unitamente alla richiesta, il modello SC163 (scarica cliccando qui: modello sc163), compilato e firmato dal lavoratore;
- Le domande per intemperie stagionali riferite a periodi dal 1°luglio 2026 al 31 dicembre 2026, saranno autorizzate direttamente dall’Istituto, con provvedimento a cura del Direttore della Struttura territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 457/1972.
L’INPS con messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026 specifica inoltre che:
– Nell’ipotesi in cui la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa derivi da ordinanza adottata dalla competente pubblica autorità, potrete presentare domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale avvalendovi della causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. Per tale fattispecie attenderemo gli estremi identificativi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa. Preciso infine che Il trattamento di integrazione salariale con questa causale potrà essere riconosciuto limitatamente ai periodi di sospensione ovvero alle fasce orarie di riduzione dell’attività lavorativa espressamente individuati nell’ ordinanza medesima;
– Nelle ipotesi in cui, in assenza di ordinanza, ci fosse un caldo eccessivo che determini l’impossibilità o la significativa compromissione del regolare svolgimento dell’attività lavorativa, la causale sarà invece la seguente “evento meteo” per “temperature elevate”. Preciso infine che per caldo eccessivo si intendono le temperature maggiori di 35° e se poco inferiori qualora ci sia un tasso elevato di umidità.
I nostri uffici territoriali sono a disposizione per la presentazione delle domande, chiediamo di contattarci non più tardi del 10° giorno dall’evento iniziale.
