10 settembre 2026. L’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 luglio 2026 (pubblicata in G.U. n. 199 del 28 agosto 2026) proroga di dodici mesi la validità del precedente provvedimento dell’8 agosto 2025. La misura mira a tutelare la salute pubblica, la fauna e l’ambiente attraverso:
- Divieto assoluto: Interdizione dell’uso e della detenzione di esche o bocconi avvelenati.
- Prevenzione degli avvelenamenti: Contrasto all’impiego doloso o colposo di sostanze tossiche e nocive in ambiti rurali, periurbani e di gestione faunistica.
- Mantenimento dei requisiti di sicurezza: Salvaguardia dell’ecosistema e degli animali d’affezione dai rischi da dispersione di veleni.
Il rischio di interpretazioni distorsive
Il provvedimento evidenzia come un’interpretazione troppo rigida o automatica della norma possa penalizzare chi detiene legittimamente sostanze ad uso professionale, agricolo o scientifico. In assenza di una chiara contestualizzazione, si rischia infatti di scambiare per preparati illeciti prodotti quali:
- Mezzi di difesa e controllo: Fitosanitari, biocidi, disinfestanti ed esche rodenticide regolarmente autorizzate.
- Materiali tecnici e di studio: Campioni analitici, sostanze per la ricerca, la didattica o il monitoraggio faunistico.
Per evitare contestazioni ingiustificate verso chi opera nella legalità, l’ordinanza sottolinea l’importanza di valutare elementi oggettivi come la destinazione d’uso, il contesto operativo, le corrette modalità di conservazione e la documentazione di supporto (fatture, schede di sicurezza, registri di carico/scarico).
Coldiretti conferma il proprio pieno sostegno all’applicazione del divieto contro i comportamenti illeciti e pericolosi, ma ritiene fondamentale tutelare gli agricoltori e gli operatori professionali da possibili fraintendimenti. Per questo motivo, l’organizzazione chiede alle autorità competenti di emanare tempestivamente indicazioni operative chiare e proporzionate (tramite circolari, linee guida o FAQ). Tali chiarimenti dovrebbero definire con certezza i criteri di distinzione tra la detenzione lecita e quella illecita, specificando gli elementi documentali probatori, le idonee procedure di stoccaggio, tracciabilità ed etichettatura, e garantendo che i controlli sul campo si svolgano secondo principi di proporzionalità e trasparenza.
