Fiscalità e novità per gli ETS: cosa succede dal 2026?

Dal 2026 saranno operative le disposizioni del Titolo X del D.lgs 117/17, la disciplina fiscale a lungo attesa come parte fondamentale del processo di Riforma del Terzo Settore, iniziata nel 2016 con la legge delega e nel 2017 con il Codice del Terzo Settore.

Il Codice, infatti, prevedeva che la disciplina fiscale entrasse in vigore solamente a partire dal periodo di imposta successivo alla autorizzazione da parte della Commissione Europea, che è stata comunicata con una comfort letter nel 2025 e resa pubblica dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con un comunicato l’8 marzo, sancendo così il 2026 quale anno determinante per i cambiamenti per gli enti del Terzo settore (ETS).

A partire del 1° gennaio 2026, si applicheranno quindi le nuove regole sulla fiscalità degli ETS e in concreto viene introdotta una nuova modalità di verificare la commercialità o meno sia di un ente nel suo complesso, che di una singola attività esercitata, e di conseguenza anche il trattamento fiscale da applicare all’ente in termini di imposte dirette da pagare. Un’importante novità introdotta della Riforma del Terzo Settore, è stata infatti quella di confermare definitivamente che gli ETS possono svolgere attività commerciale ovvero una attività a fronte di un corrispettivo e anzi, prevedere un trattamento di favore per gli ETS rispetto ad altri enti non profit, a volte con delle deroghe al principio della commercialità per determinate attività o per determinate categorie di ETS, altre volte con regimi fiscali di favore a loro riservati.

Il 2026 inoltre sarà anche l’anno di riferimento per le ONLUS iscritte alla Anagrafe delle ONLUS presso la Direzione regionale delle entrate che, come è noto, sono state abrogate dalla Riforma del Terzo Settore, e dovranno scegliere definitivamente se iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) in una delle categorie di ETS previste oppure devolvere il patrimonio accantonato nel corso della loro iscrizione come ONLUS, così come disposto dall’art. 101 co.8 del Codice. Questa scelta dovrà essere fatta entro il termine del 31 marzo 2026.

Sempre nel 2026 infine, entrerà in vigore la Riforma IVA del Decreto legge 146/2021 che, andando a modificare il Dpr 633/1972 (Decreto IVA), coinvolge anche tutti quegli enti non profit che svolgono prestazioni di servizi e cessione di beni e che pertanto, come su tutte le cessioni a fronte di corrispettivo, svolgono una attività che rientra in campo IVA.

Dai pochi cenni qui fatti sulle novità del 2026, appare già evidente come non tutti gli ETS saranno investiti da queste novità: ad esempio gli enti che svolgono solo attività gratuite o che ricevono solo quote associative o donazioni o contributi liberali da enti pubblici e che quindi non svolgono attività a fonte di corrispettivo, non dovranno né aprire necessariamente partita IVA, né modificare il proprio impianto amministrativo e verificare la commercialità o meno delle proprie attività, proprio perché non svolgono attività commerciali.

Date le importanti novità, CSV Centro Servizio per il Volontariato di Verona ha organizzato i due incontri “Fiscalità degli ETS: nuovi regimi dal 2026” per informare sulle nuove disposizioni fiscali (solo a partire dal 2026 questo tema potrà essere anche oggetto di singole richieste di consulenza al CSV su eventuali casi specifici). È possibile scegliere la modalità di frequenza più pratica: in presenza, giovedì 16 ottobre 18.00-20.00, online con webinar lunedì 20 ottobre 17.30-19.30. Le iscrizioni, obbligatorie, sono già aperte.

CSV di Verona – Ufficio Consulenze
Elena D’Alessandro

 

 

Per informazioni sulla formazione

CSV di Verona
Ufficio Formazione – Annunziata Ferraro a.ferraro@csv.verona.it

(CSV di Verona)

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