DOPO LA CONFERMA DELLA REVOCA DELLA LICENZA DA PARTE DEL TAR DEL VENETO, ORA ARRIVA ANCHE LA CONFERMA DEL DINIEGO DA PARTE DELLO STESSO TAR DEL RILASCIO DI UNA NUOVA LICENZA NEI RIGUARDI DELLA MEDESIMA VIDEOLOTTERY

RESPINTO INFATTI IL RICORSO CONTRO IL QUESTORE CHE AVEVA DISPOSTO IL DINIEGO ALLA NUOVA APERTURA DELLA SALA GIOCO.

La vicenda aveva avuto origine il 15 luglio 2025, quando il Questore della provincia di Padova, a seguito della valutazione di fatti penalmente rilevanti, relativi ad un volume di affari sospetto di una videolottery gestita da cittadini cinesi, le cui transazioni registrate dal pos installato all’interno dell’esercizio pubblico apparivano ingiustificate, ne aveva disposto la chiusura.

Dopo una prima sospensiva del provvedimento, il Tar Veneto sentenziava la legittimità dell’atto con cui il Questore della provincia di Padova Marco Odorisio aveva disposto la revoca della licenza e quindi la conseguente chiusura della Videolottery sita nel comune di Este e gestita da cinesi.

I fatti presi in esame avevano considerato le illecite transazioni di denaro che, con l’utilizzo del POS installato all’interno della videolottery, avevano registrato operazioni di prelievo di denaro a favore dei clienti per un ammontare di un milione di euro nel corso di quasi un anno.

La società ricorrente, in data 5 settembre, otteneva inizialmente la sospensiva del provvedimento da parte del Tar del Veneto che contestualmente rinviava la decisione finale alla terza sezione dello stesso collegio giudicante.

I motivi del ricorso sono stati incentrati sulla liceità dell’utilizzo del pos, sulla mancata legittimazione da parte del Questore di procedere alla revoca del titolo, su vizi procedimentali con i quali si contestava la mancata audizione personale del ricorrente nel corso del procedimento amministrativo avviato dalla Polizia Amministrativa e sull’asserita “Illogicità e contraddittorietà” del provvedimento di revoca.

Il ricorrente nell’atto di ricorso aveva citato in giudizio la Questura di Padova per reclamare anche il risarcimento dei danni subiti per il periodo di chiusura di un mese senza quantificarne al momento l’entità.

In data 22 settembre 2025 il TAR Veneto pubblicava la sentenza definitiva di primo grado con cui riconosceva la piena legittimità al provvedimento della Questura di Padova, respingendo tutti i punti di doglianza sollevati in sede di ricorso.

Nella sentenza si leggeva come la Questura abbia fondato legittimamente il provvedimento dopo aver valutato “l’anomalo flusso di denaro registrato presso l’esercizio gestito dalla società, perché riconducibile a condotte sussumibili nelle trame del reato di riciclaggio”.

Nella stessa sentenza il TAR ha altresì condannato la parte ricorrente, oltre alle spese giudiziarie, anche al pagamento di euro 2000 a favore del Ministero dell’Interno.

I gestori successivamente presentavano una nuova istanza alla Questura dopo aver costituito una nuova società con differente denominazione e legale rappresentante.

Invariata rimaneva la sede e le finalità riportate nell’atto costitutivo.

Era chiaro sin da subito che l’intento era quello di riaffacciarsi sul mercato per permettere alla nuova società di operare con transazioni che già a suo tempo avevano costituito attività di riciclaggio.

L’istruttoria che è seguita ha passato al setaccio tutti i requisiti necessari alla riapertura ed emergeva che quella attività non poteva più essere autorizzata perché limitrofa a luoghi sensibili che la legge regionale del Veneto vuole tutelare per contrastare il fenomeno della ludopatia. La presenza di luoghi di culto, di scuole e strutture sanitarie ha costituito un ostacolo che la Questura ha da subito evidenziato per respingere l’istanza della licenza.

Nuovamente investito il TAR del Veneto sulla vicenda, la Questura resisteva costituendosi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

In data odierna perveniva la decisione, pronunciata l’11 marzo c.a., con la quale il Giudice Amministrativo ha nuovamente confermato la correttezza dell’operato della Questura di Padova, respingendo integralmente il ricorso con cui il legale rappresentante, a seguito dell’acquisto del ramo d’azienda relativo alla medesima sala VLT di Este, aveva richiesto il rilascio di una nuova licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.

Il Collegio ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate, chiarendo come la precedente revoca del titolo autorizzatorio avesse determinato una soluzione di continuità nell’esercizio dell’attività di gioco, con la conseguenza che l’istanza presentata dalla nuova titolare dovesse essere qualificata a tutti gli effetti come richiesta di avvio di una nuova attività, e non come mera continuazione di un’attività preesistente, come richiesto dalla ricorrente.

In tale contesto, il TAR ha evidenziato la corretta applicazione da parte della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova della normativa regionale in materia di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo patologico, che vieta l’apertura di nuove sale da gioco a distanza inferiore a 400 metri dai cosiddetti “luoghi sensibili”, tra cui strutture sanitarie e luoghi di culto.

I Giudici amministrativi hanno quindi confermato la piena legittimità del diniego opposto dalla Questura di Padova al rilascio di una nuova licenza, sottolineando la prevalenza delle esigenze di tutela dell’interesse pubblico, con particolare riferimento alla protezione delle fasce più vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni connessi al gioco patologico.

Con questa ulteriore pronuncia si consolida dunque l’orientamento favorevole all’operato della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Padova, che aveva già visto riconosciuta la correttezza del precedente provvedimento di revoca relativo alla medesima attività.

(Questura di Padova)