Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità

Nel cosiddetto “Decreto Crescita” (Decreto legge 34/2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, viene riformulata la disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche.

Una nota di nota Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni) – CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) precisa quali sono le principali novità della nuova legge, che rende più chiari alcuni articoli della precedente normativa.

Sono tenuti ad adeguarsi associazioni, fondazioni e Onlus. L’obbligo riguarda inoltre le cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri (decreto legislativo 268/1998).

Oggetto degli obblighi di trasparenza sono le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura (ad esempio la messa a disposizione di un edificio pubblico a titolo gratuito).

Gli obblighi di trasparenza, viene chiarito, non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto o un risarcimento. Sono esclusi anche i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

In altre parole, l’obbligo di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un soggetto pubblico attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa.

L’obbligo riguarda le somme effettivamente erogate dalle pubbliche amministrazioni ai beneficiari nell’esercizio finanziario precedente, quindi la rendicontazione va effettuata secondo il criterio per cassa. Quanto ai benefici in natura, si farà riferimento al periodo in cui vengono effettivamente fruiti.

L’obbligo di pubblicazione delle informazioni sul proprio sito web o su altro portale digitale vale per le associazioni di tutela ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, le associazioni, fondazioni, Onlus ma anche per le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.

Il termine per adeguarsi è il 30 giugno di ogni anno, anziché, come previsto in precedenza, il 28 febbraio.

E’ prevista una sanzione per il mancato adeguamento, pari all’1 per cento degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro. Solo qualora l’inosservanza perduri o il pagamento della sanzione non avvenga entro il termine fissato, è prevista la restituzione integrale delle somme ricevute entro i successivi 3 mesi. Il soggetto competente a comminare la sanzione è l’amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in sua assenza, il Prefetto. Il termine dal quale sono previste le sanzioni è il 1° gennaio 2020.

(CSV di Rovigo)

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