Pricewaterhousecoopers Advisory vince al TAR Lazio contro Ernst & Young Advisory per una gara di AGEA

Lo Studio legale Lipani Catricalà & Partners ha assistito con successo Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A. nel procedimento.

Lo Studio legale Lipani Catricalà & Partners ha assistito con successo Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A. nel procedimento.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 9781 del 22 luglio 2019, ha accolto il ricorso promosso da Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A. contro Ernst & Young Advisory S.p.A. ed altri, disponendo l’annullamento della graduatoria relativa all’appalto indetto dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (più nota come AGEA) per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica all’Organismo intermedio dell’Autorità di Gestione e all’Organismo Intermedio dell’Autorità di Certificazione.

In particolare, la sentenza, aderendo in pieno alle tesi difensive della Società, ha affrontato e risolto un controverso profilo giuridico di interesse generale, rappresentato dal rapporto tra la clausola di riparametrazione dei punteggi e la contestuale previsione, all’interno della legge di gara, di una soglia tecnica di sbarramento; soglia che, secondo la specifica disciplina di gara, anch’essa oggetto di impugnativa, avrebbe dovuto essere verificata soltanto dopo la riparametrazione dei punteggi.

La sentenza del TAR Lazio, con articolata motivazione, ha ritenuto che la soglia tecnica di sbarramento, in quanto tesa ad assicurare un filtro di effettiva qualità e ad impedire la persistenza in gara delle offerte prive dello standard qualitativo minimo prestabilito dalla Stazione appaltante, debba essere verificata facendo riferimento ai punteggi effettivamente attribuiti dalla Commissione e non a quelli riparametrati, rappresentando questi ultimi una fictio giustificata dalla mera esigenza di garantire il rapporto complessivo tra peso tecnico e peso economico delle offerte indicato nella legge di gara.

La sentenza ha affermato principi rilevanti anche in tema di efficacia vincolante dei Bandi Tipo predisposti dall’ANAC, precisando, in linea generale, che tale efficacia vincolante (definita solo “relativa”) concerne comunque il solo contenuto dei Bandi Tipo e non anche della Nota Illustrativa, avendo quest’ultima “funzioni solo descrittive o ricognitive di indirizzi di giurisprudenza e metodologie”. Con specifico riferimento alla disciplina della riparametrazione, il TAR Lazio ha rinvenuto alcune criticità nel contenuto del Bando Tipo n. 1/2017 dell’ANAC e nel coordinamento con la relativa Nota Illustrativa, trasmettendo la sentenza anche all’apposito Ufficio presso l’Autorità “per una migliore impostazione futura del bando-tipo”.

Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A è stata assistita in giudizio dallo Studio Lipani Catricalà & Partners, con un team composto dagli Avv.ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Fabio Baglivo.

Scopri tutti gli incarichi: Fabio Baglivo – Lipani Catricalà & partners; Damiano Lipani – Lipani Catricalà & partners; Francesca Sbrana – Lipani Catricalà & partners;

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