Manovra finanziaria 2020 (seconda parte)

Con la conversione in Legge del Decreto Collegato alla Finanziaria 2020 e con la pubblicazione della “Legge di Bilancio 2020” il Consiglio dei Ministri ha provveduto a delineare la Manovra Finanziaria per il corrente anno 2020. Le novità fiscali riguardanti in particolare il settore agricolo, sono:

  • PROROGA SABATINI-TER commi da 226 a 229

È stata confermato la proroga dell’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” prevista dall’art. 2, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto/acquisizione in leasing di beni

strumentali nuovi da parte delle PMI.

È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti/processi produttivi.

In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente,

sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

  • RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI commi 693 e 694

È stata riconfermata, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto;

alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.06.2020 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:

  • 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
  • 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
  • 11% (in precedenza 10%) per i terreni.
  • IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI comma 695

In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili l’art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l’applicazione di un’imposta sostituiva, in luogo della tassazione ordinaria.

È stato disposto che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.

  • INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE comma 123

 

E’ stato istituito uno specifico fondo al fine di favorire gli investimenti in beni

materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32, TUIR (in base al catasto) o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 connessi ad investimenti “Industria 4.0”.

Si tratta di un credito d’imposta che sostituisce il “super” o “iper” ammortamento e che rende possibile applicare le agevolazioni di industria 4.0 alle aziende agricole che scelgono di effettuare investimenti in beni strumentali nuovi anche per lo sviluppo hi-tech.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Il credito d’imposta relativamente ai beni strumentali nuovi, già oggetto dell’iper ammortamento, ammonta al 40% del costo per la quota di investimento fino all’ammontare di 2,5 milioni e nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino al limite massimo ammissibile di 10 milioni.

Per i beni strumentali normali, non tecnologici, il credito d’imposta è fissato nel 6% del costo entro il limite massimo di investimenti di 2 milioni.

Nel settore agricolo gli investimenti più interessanti possono riguardare l’acquisto di macchine operatrici (trattori, mietitrebbie e simili) con funzionamento controllato da sistemi computerizzati, come pure i robot di cui all’allegato A della Legge nr. 232/2016.

Si ricorda che il credito d’imposta è ripartito in cinque rate annuali di pari importo a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene ovvero a quello dell’avvenuta interconnessione.

  • UNIFICAZIONE IMU – TASI commi da 738 a 783

 

È stato disposto, a decorrere dal 2020, la soppressione dell’Imposta Unica Comunale (UIC), ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).

In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le “vecchie” IMU e TASI, dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

Con tale disposizione, si pone fine alla duplicazione di tributi locali sulla medesima base imponibile. La riforma, che prevede l’abrogazione della TASI,  non sarà tuttavia a costo zero per i proprietari, poiché su di essi graverà la quota oggi a carico degli inquilini, variabile tra il 10% e il 30% del tributo.

Altra importante innovazione è rappresentata dalla norma secondo cui, in presenza di più contitolari, ogni quota è calcolata con le eventuali agevolazioni spettanti a ciascuno di essi, senza che le riduzioni di uno possano estendersi agli altri. E’ il caso ad esempio,  dell’area fabbricabile che se coltivata da uno dei comproprietari in possesso della qualifica di IAP o di Coltivatore Diretto è considerata terreno agricolo per intero: dal 2020 sarà agevolata solo la quota di pertinenza del soggetto IAP o Coltivatore Diretto.

 

L’aliquota di base è pari al 0,86% e può essere aumentata sino al 1,06% o del tutto azzerata; sono, inoltre, previste aliquote specifiche per determinare fattispecie come ad esempio lo 0,1% per gli immobili rurali strumentali.

A regime, il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando aliquote e detrazioni previste per l’anno precedente e la seconda rata, a saldo della imposta dovuta per l’intero anno, è eseguita a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28.10 di ciascun anno.

N.B. In sede di prima applicazione dell’imposta la prima rata è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019.

Il termine della dichiarazione della nuova IMU torna ad essere il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell’imposta: viene quindi meno il differimento di tale termine al 31/12 previsto nel 2019 dal D.L. nr. 34/2019.

  • DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

A decorrere dal 2022 l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile al 100% ai fini della determinazione del reddito d’impresa/lavoro autonomo mentre rimane indeducibile ai fini IRAP.

Per il 2020/2021 tale deduzione è ammessa nella misura del 60%.

  • CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE – art. 2 C

È confermata, l’esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione, in caso di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate del provvedimento di:

  • cessazione della partita IVA: Il divieto opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti;
  • esclusione della partita IVA dall’elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (VIES);

L’esclusione rimane in vigore fino alla rimozione delle irregolarità che hanno generato l’emissione del Provvedimento di esclusione.

Come precisato nella Relazione illustrativa, i crediti possono essere comunque:

– richiesti a rimborso ai sensi artt. 38, DPR n. 602/73 e 30, DPR n. 633/72;

– riportati nella dichiarazione successiva.

(Coldiretti Vicenza)

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