Coronavirus: le prescrizioni che coinvolgono il territorio comunale

Di seguito l’elenco in ordine cronologico di decreti e ordinanze per fronteggiare l’emergenza Coronavirus con prescrizioni che coinvolgono il territorio veneto. In fondo al testo sono disponibili i documenti in pdf.

Decreto legge del 24 marzo

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19: multe ingenti per chi non rispetta le prescrizioni e possibilità concessa alle Regioni di inasprire le misure di contenimento del contagio.

Modulo per le imprese

La Prefettura di Venezia ha pubblicato sul suo sito il modello di autodichiarazione da presentare al Prefetto per il proseguimento delle attività produttive dopo la firma del DPCM 22 marzo 2020. Ha anche diramato un comunicato rivolto a imprese e aziende con alcuni chiarimenti in merito al DPCM del 22 marzo (leggi il testo).

Il decreto del 22 marzo

Sabato 21 marzo il Governo ha introdotto ulteriori misure per il contenimento del contagio da Coronavirus su tutto il territorio nazionale. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la decisione dell’Esecutivo di “chiudere fino al 3 aprile su tutto il territorio nazionale ogni attività produttiva ritenuta non strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantire beni e servizi essenziali” per il Paese.

Il decreto è stato firmato il 22 marzo: sospese fino al 3 aprile “tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1” del documento. Le attività sospese “possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”

Non sono oggetto di sospensione:

  • come detto, le attività produttive, industriali e commerciali contenute nell’allegato A (leggi)
  • le attività professionali
  • per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18
  • le attività funzionali a garantire le filiere delle attività di cui all’allegato A, nonché i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto
  • le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari
  • le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto
  • le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto

Per le attività commerciali resta fermo quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo

  • Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto completano le attività ne­cessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza

Divieto di spostarsi da un Comune diverso da quello in cui ci si trova

E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute

Garantita l’attività di, tra gli altri:

  • supermercati, negozi di generi alimentari e di prima necessità (in Veneto tutte le attività commerciali saranno chiuse comunque la domenica per via di un’ordinanza della Regione Veneto)
  • farmacie e parafarmacie
  • servizi postali, bancari, finanziari e assicurativi
  • trasporti pubblici
  • attività funzionali a quelle ritenute “essenziali” dal Governo

L’ordinanza regionale del 20 marzo

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il 20 marzo ha firmato un ordinanza in cui vengono indicate “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone” (leggi il testo completo).

Tra i punti principali, valevoli fino al 3 aprile salvo proroghe:

  • Per evitare assembramenti “sono chiusi parchi e giardini pubblici o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale” (misura inserita il 20 maezo anche in un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza).
  • L’uso della bicicletta, anche à pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato dell’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell’articolo l, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli esercizi commerciali esentati dalla chiusura. Sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale, e cioè comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivì di salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli esercizi aperti in base al DPCM.
  • Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti sia l’attività motoria o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora, e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza dimora.
  • L’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’articolo 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nel giorno nella giornata della domenica. Confermata invece l’apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole.
  • Nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali a un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

Il decreto legge con le misure economiche del 17 marzo

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”: al suo interno misure economiche e finanziamenti in settori strategici per fronteggiare l’emergenza coronavirus: leggi il testo.

Il Dpcm dell’11 marzo: chiusura negozi e attività

L’11 marzo scorso, invece, il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un decreto che contiene nuove restrizioni per tutta Italia per contenere il contagio da Coronavirus. Si tratta di misure valevoli fino al 25 marzo e che si aggiungono a quelle decise dall’Esecutivo l’8 (leggi) e 9 marzo scorso (leggi).

I punti principali

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (come ipermercati, supermercati, discount di alimentari, qui l’elenco completo), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
  • Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) a eccezione di lavanderie e servizi funebri.
  • Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  • Il presidente della Regione, con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  • Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali
  • Le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, venerdì 13 marzo sono seguite due nuove ordinanze (leggi qui) firmate dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, attraverso le quali si dispone una possibile riduzione del trasporto pubblico locale, garantendo comunque le esigenze essenziali di mobilità. Le misure urgenti in vigore da sabato 14 marzo e fino al 25 marzo riguarderanno i servizi di trasporto su gomma, acqua e la rete ferroviaria locale (qui le rimodulazioni del servizio annunciate da Actv).

Le prescrizioni precedenti (valide fino al 3 aprile): muoversi solo se necessario

Il presidente del Consiglio dei ministri ha firmato invece domenica 8 marzo un decreto (precedente a quello dell’11 marzo) con altre “misure urgenti” per contrastare il contagio da coronavirus, con prescrizioni stringenti anche per il territorio metropolitano veneziano, oltre che per l’intera Lombardia e altre 13 province del Nord Italia (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova e Treviso). Un decreto le cui misure, valevoli fino al 3 aprile, sono state il giorno seguente allargate all’intero territorio nazionale con un ulteriore atto firmato dal presidente del Consiglio.

“Muoversi solo per esigenze lavorative e motivi di salute”

Nel primo documento, pubblicato domenica 8 marzo in Gazzetta Ufficiale, si mette nero su bianco l’invito a “evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dei territori, anche al loro interno”. Ci si deve muovere, ha specificato il presidente del Consiglio durante una conferenza stampa, “solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute”. E’ consentito, per chi ne avesse necessità, il rientro nella propria abitazione, domicilio o residenza.

Cosa si intende?

Le restrizioni negli spostamenti previste dal Dpcm dell’8 marzo 2020 non si applicano a chi si muove per necessità, come confermato dalla Prefettura di Venezia e indicato in una direttiva inviata dal Ministero dell’Interno a tutte gli organi territoriali. Sono considerate necessità le esigenze lavorative, sanitarie o di assistenza familiare. Visti i divieti stabiliti dal Dpcm, i controlli saranno effettuati a campione, come sottolineato dalla Prefettura, e chi si sposta deve giustificare il proprio spostamento con un’autocertificazione attraverso la compilazione di moduli forniti nel caso anche dalle forze di polizia all’atto del controllo (scarica qui). Nessuna limitazione prevista per l’attività degli uffici pubblici e dei servizi essenziali.

Prescrizioni per chi ha febbre oltre 37,5 gradi e chi è in quarantena

Ai cittadini alle prese con “sintomatologie da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi centigradi” è fortemente raccomandato di restare nel proprio domicilio e limitare i contatti sociali, a prescindere dalla positività o meno al coronavirus. Devono contattare il loro medico curante. Per chi è sottoposto a quarantena o risulta positivo al coronavirus, invece, è fatto divieto assoluto di mobilità.  

Sospesi tutti gli eventi

Anche in territorio veneziano “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”. Stop anche a tutti gli “eventi organizzati in luogo pubblico e privato, nonché alle manifestazioni a carattere ludico, culturale, sportivo, religioso, fieristico”. Il presidente del Consiglio ha specificato che sono anche sospesi “tutti gli eventi nei cinema, nei teatri, nei pub, nelle scuole di ballo, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo, nelle discoteche. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività”.

Stop alle attività didattiche: lezioni a distanza

Stop alle attività didattiche nelle scuole e nelle università, salvo quelle a distanza, oltre che ai viaggi d’istruzione e alle gite scolastiche.

Luoghi di culto: sospese le cerimonie religiose

Per quanto riguarda i luoghi di culto sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. E’ consentita la loro apertura a condizione del rispetto di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.

Musei chiusi

Chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura.

Ristoranti e bar aperti solo dalle 6 alle 18 (misura modificata dal decreto dell’11 marzo che prevede la chiusura delle attività dei servizi di ristorazione tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie fino al 25 marzo)

Consentite invece le attività di ristorazione e bar ma solo dalle 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di inottemperanza scatterà la sanzione della sospensione dell’attività.

Coronavirus, informazioni e consigli utili del Ministero della Salute

Le altre attività commerciali (misura aggiornata dal decreto dell’11 marzo)

Per le altre attività commerciali è necessario garantire un accesso “con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse”.

Media e grande distribuzione (misura aggiornata dal decreto dell’11 marzo)

Nelle giornate festive e prefestive “sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

Stop a palestre e piscine

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri sociali, centri ricreativi.

Niente sbarco ai passeggeri delle navi da crociera a Venezia

I passeggeri che arrivano a Venezia con le navi da crociera non potranno sbarcare per visitare la città, ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

Carcere per chi viola la quarantena

La direttiva esplicativa del Dpcm inviata dal Viminale alle Prefetture prevede, anche nel territorio metropolitano di Venezia, l’istituzione di controlli in aeroporti, stazioni, caselli autostradali. C’è invece il divieto di spostamento assoluto, senza eccezioni, per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus. La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella già indicata nel precedente decreto del 24 febbraio, salvo che non si possa configurare il reato di pericolo per la salute pubblica, per il quale è previsto il carcere.  Su autostrade e viabilità principale i controlli saranno eseguiti dalla Polizia Stradale, mentre Carabinieri e polizie municipali si occuperanno della viabilità ordinaria. Controlli anche alle stazioni, affidati alla Polfer con la collaborazione del personale di Ferrovie, delle autorità sanitarie e della protezione civile: viene prevista una canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni “al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori” con i termoscanner. Anche in aeroporto i passeggeri in partenza e in arrivo saranno sottoposti al controllo dell’autocertificazione. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti nelle aree di sicurezza, mentre per quelli in arrivo i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.

(Comune di Venezia)

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