Regione Veneto, l’ordinanza della Regione Veneto del 13 aprile 2020

15 Aprile 2020

Regione Veneto, l’ordinanza della Regione Veneto del 13 aprile 2020

Pubblicata la nuova ordinanza del Presidente Regione Veneto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.​”​ e che segue  l’emanazione del DPCM del 10 aprile 2020.
In breve:
1.    ​viene riconfermata la possibilità di svolgimento dell’attività  di vendita di generi alimentari per i mercati coperti o all’aperto,  su area pubblica o privata, a condizione che il Comune adotti il piano, da comunicare agli esercenti, contenente  le misure di prevenzione alla diffusione del virus,  già previsto nell’ordinanza n. 37/2020.
2.    viene disposta la chiusura degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020;nelle giornate di apertura, per gli esercizi commerciali è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020;​
3.    ammessa la vendita attraverso i distributori automatici per il commercio al dettaglio ma soltanto a condizione  che siano all’interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse,  e limitatamente a: l’acqua potabile (c.d. Case dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
4.    viene disposto l’obbligo generale per tutti i soggetti che esercitano la vendita al dettaglio dei prodotti ammessi,  dell’adozione di importanti misure di prevenzione sia da parte dell’esercente che dell’acquirente quali: le misure di distanziamento di almeno due metri, dell’utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti, in mancanza di disponibilità da parte del compratore, dal venditore; di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell’accesso ad un soggetto per nucleo famigliare, salva necessità di accompagnamento. E’ obbligatoria anche la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori.
5.    è ammessa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche per i nostri agriturismi, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio;
6.    tutte le attività produttive ammesse, sia al dettaglio che all’ingrosso e di servizi, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull’applicazione del protocollo;
7.    non vi è alcun divieto espresso all’esercizio dell’attività  di vendita di fiori e piante e conseguentemente deve ritenersi consentita la vendita sia al dettaglio che tramite ordini on line sempre nel rispetto, di tutte le misure di prevenzione; 
8.    l’attività di manutenzione del verde non viene più richiamata poiché generalmente ammessa dal DPCM del 10 aprile.
Le misure indicate in ordinanza avranno efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020.
 

(Coldiretti Rovigo)

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