Le associazioni che gestiscono circoli culturali e ricreativi e/o organizzano centri estivi possono riaprire? Con quali adeguamenti?

Le disposizioni nazionali non hanno purtroppo dedicato alcuna disposizione specifica agli enti non profit ed occorrerà, pertanto, fare riferimento alle attività che essi svolgono e a come queste sono regolate a livello nazionale (nel Dpcm del 17 maggio 2020) e regionale.

In generale, la condizione che il legislatore individua per far ripartire le attività economiche, produttive e sociali è che esse rispettino i protocolli o le linee guida per ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento (o in ambiti analoghi) adottati a livello nazionale e/o regionale. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida regionali o nazionali comporta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di tutela e sicurezza per le persone coinvolte.

Dal 25 maggio la Regione Veneto ha ammesso la ripresa delle attività dei circoli culturali e ricreativi; con l’ordinanza del presidente della giunta regionale del Veneto n. 55/2020 sono state pubblicate, tra il resto, le linee guida per i circoli culturali e ricreativi.

Inoltre, non c’è più l’elenco dei codici Ateco “autorizzati”, pertanto, tutte le attività, ad eccezione di quelle espressamente escluse, possono ripartire, a condizione che esse siano svolte rispettando due condizioni fondamentali:

divieto di assembramento (cioè la situazione in cui, in relazione alla dimensione e alle caratteristiche degli spazi, aperti o chiusi, non vi siano condizionamenti tali da poter assicurare il distanziamento tra gli individui);
rispetto della distanza interpersonale (in generale 1 metro, 2 metri nel caso di svolgimento di attività sportiva o motoria).

Si ricorda che il Dpcm 17 maggio 2020 raccomanda fortemente l’utilizzo del lavoro agile e a distanza, laddove esso sia possibile.

Persone anziane

Il Dpcm conferma, inoltre, la raccomandazione a tutte le persone anziane (over 65), oppure sofferenti di patologie croniche o immunodepresse, di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità. Pertanto, gli enti non profit che coinvolgono tali soggetti come volontari o come utenti dovranno valutare l’eventuale riapertura con ancora maggiore attenzione, prudenza e senso di responsabilità.

I presupposti fondamentali sono la prudenza ed il senso di responsabilità; il principio cardine per la riapertura è quello di garantire adeguati livelli di tutela e protezione della salute degli operatori (dipendenti e/o volontari) e di tutte le persone coinvolte nell’attività: qualora ciò non fosse possibile, l’attività non potrà riprendere.

Per garantire la sicurezza e la salute di tutte le persone coinvolte, l’associazione dovrà rispettare quanto disposto dai protocolli e linee guida nazionali e regionali, mettendo in atto tutte le misure e gli adempimenti richiesti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Per agire correttamente è necessario implementare procedure per tutelare tutte le persone coinvolte, adottando ogni misura che consenta di minimizzare il rischio di contagio, tenendo conto delle responsabilità a cui sono soggetti (anche) coloro che amministrano un ente non profit.

Infanzia e adolescenza

Per quanto riguarda i servizi per l’infanzia e l’adolescenza, la citata Ordinanza regionale n. 55 ha approvato, nell’Allegato 2, le “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza 0-17 anni”, che disciplinano in modo dettagliato le procedure, i limiti e le precauzioni da adottare da parte dell’ente gestore, del personale remunerato o volontario e da parte delle famiglie che usufruiscono dei predetti servizi.

Nel medesimo allegato sono disponibili anche due fac-simile di dichiarazione, che si riportano per comodità: una è quella che nell’allegato 2 sono disponibili anche due fac-simile di dichiarazione: una è quella gli enti gestori dei centri estivi devono inviare al Comune di appartenenza, l’altra è il patto di co-responsabilità tra il gestore del servizio e le famiglie dei minori.

E’ opportuno precisare che le indicazioni operative stabilite dall’ordinanza, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, devono essere adattate da ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate.

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Se l’associazione svolge anche altre attività, le procedure/istruzioni operative sopra citate saranno eventualmente integrate con le procedure relative a tali ulteriori settori di attività.

Fonte: Csv Padova

(CSV di Rovigo)

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