BONUS PUBBLICITA’

La novità per Il bonus pubblicità prevede che il credito d’imposta riconosciuto alle imprese è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, solo per l’anno 2020. La modifica dell’agevolazione è stata introdotta con i decreti Cura Italia e Rilancio.

Quindi per l’anno d’imposta 2020 possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che hanno realizzato investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, soggetti che nel 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari o soggetti che hanno iniziato la loro attività nel 2020.

Il chiarimento è stato pubblicato l’8 settembre 2020 nelle FAQ sul credito di imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali, nota con la quale viene ribadita l’eliminazione del requisito dell’incrementalità degli investimenti.

Lo prevedono gli articoli 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero il decreto Cura Italia e 186 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero il decreto Rilancio.
Tali disposizioni individuano inoltre una nuova finestra temporale di prenotazione, dal 1° al 30 settembre 2020.

In sostanza per l’anno d’imposta 2020 viene eliminato il requisito che per poter usufruire del credito d’imposta pari al 50% del valore dell’investimento pubblicitario ci sia l’obbligo di un incremento (anche se minimo) dell’investimento pubblicitario stesso rispetto a quanto investito nell’anno precedente.
Possono quindi usufruire al credito d’imposta tutti i soggetti d’impresa che abbiano effettuato un investimento pubblicitario nel corso del 2020 (anche se hanno iniziato l’attività nel corso del 2020)

“Sempre limitatamente all’anno 2020, pertanto, nella “comunicazione per l’accesso” deve essere indicato soltanto l’importo dell’investimento che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (cioè l’investimento già effettuato e/o da effettuare nel 2020) e non anche l’importo dell’investimento effettuato nell’anno precedente.”

(Confesercenti Veneto Centrale)

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