Pubblicazione contributi pubblici entro il 30 giugno

Il 30 giugno 2021 scade un termine molto importante gli enti non profit, relativo all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nel corso dell’esercizio finanziario dell’anno precedente, qualora questi siano pari o superiori a 10.000 euro.

La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli enti non profit.
Importanti chiarimenti sul tema sono stati inoltre forniti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019: nonostante tale documento si riferisca in particolare agli enti del Terzo settore (Ets), le indicazioni in esso contenute possono ragionevolmente estendersi anche agli altri soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni menzionate.

QUALI ENTI SONO SOGGETTI ALL’OBBLIGO?
L’obbligo in scadenza interessa associazioni, fondazioni e Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte di:

• pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

• soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fra essi rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Sono inoltre soggette all’obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (che in realtà già vi rientravano in quanto appunto “associazioni”), e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Pur non essendo espressamente menzionate, è evidente come la normativa richiamata si applichi anche agli enti del Terzo settore e quindi, ad oggi e in assenza del registro unico nazionale, alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte ai rispettivi registri: questo nonostante il codice del Terzo settore disponga già per essi alcuni importanti obblighi in tema di trasparenza.

L’obbligo in questione si applica come sopra riportato, anche alle Onlus, per e quali resta in vigore l’attuale normativa, che sarà abrogata il periodo d’imposta successivo all’autorizzazione europea del titolo X del Codice del Terzo Settore e relativo alla fiscalità degli ETS.

IL CASO DELLE SOCIETA’
La legge 124/2017 distingue i soggetti menzionati nel paragrafo precedente da quelli che esercitano attività d’impresa, ai sensi dell’art. 2195 del Codice civile, disponendo per essi modalità di pubblicazione parzialmente diverse rispetto a quelle previste per associazioni, fondazioni e Onlus, di cui si dirà a breve.
Fra tali soggetti rientrano sicuramente le società di cui al Libro V del Codice civile, oltre che le imprese sociali costituite in forma societaria.
Il discorso si fa più problematico per le cooperative sociali, che sono sia “società” che “onlus” (di diritto): la circolare ministeriale menzionata in precedenza afferma la prevalenza del profilo legato alla forma giuridica e quindi le cooperative sociali (tranne quelle che svolgono attività a favore degli stranieri) sono tenute ad adempiere all’obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le società. Applicando tale ragionamento alle imprese sociali, si ricava che quelle costituite in forma di associazione o fondazione sono chiamate a rispettare le regole di pubblicazione previste per tali forme giuridiche.

CONTRIBUTI RELATIVI AL 5 PER MILLE E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: ALCUNE SPECIFICHE
Per quanto riguarda i contributi ricevuti con il 5 per mille, la richiamata circolare ministeriale del 2019 aveva disposto che le somme derivanti da esso dovessero essere ricomprese nel plafond dei 10.000 euro. Tale circolare era stata però emanata prima della modifica apportata alla Legge 124 del 2017 dal “Decreto Crescita”: il fatto che nel nuovo testo si parli di contributi “non aventi carattere generale” porta a ritenere che le somme erogate a titolo di 5 per mille non vadano conteggiate nel computo, e ciò poiché tale strumento è stato negli ultimi anni definitivamente istituzionalizzato e quindi reso stabile. Mancando però ancora una conferma istituzionale di una simile interpretazione il consiglio, in via prudenziale, è quello di conteggiarle nel computo dei 10.000 euro.

Nel corso del 2020, per far fronte all’emergenza pandemica, sono stati erogati importanti contributi a fondo perduto anche ad associazioni e altri enti non profit: si fa riferimento nello specifico a quelli relativi ai Decreti “Rilancio” e “Ristori”. Visto che tali contributi non sembrano avere carattere generale, il consiglio è quello di conteggiarli nel computo dei 10.000 euro.

PRECISAZIONI ULTERIORI RISPETTO AL LIMITE DEI 10.000 EURO
Viene fatto obbligo agli enti di pubblicare i contributi effettivamente erogati: andranno dunque conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state stanziate dall’ente pubblico ma non ancora incassate dall’organizzazione.
La circolare ministeriale ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

COSA, E COME PUBBLICARE?
La circolare ministeriale ha specificato che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:
1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
4. data di incasso;
5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).

Un fac-simile di rendiconto dei contributi pubblici può essere scaricato qui.

Le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 devono inoltre pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale: peraltro sulla ragionevolezza, e quindi sulla costituzionalità, di una simile previsione, si potrebbero avanzare diversi dubbi.

DOVE PUBBLICARE?
Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) possono pubblicare i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”. La circolare ministeriale ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina Facebook dell’ente.

Sempre secondo la circolare, qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

Le società (comprese le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria) sono invece tenute a pubblicare le stesse informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine è quello ordinario previsto per l’approvazione del bilancio. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2021, sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Nonostante la normativa non stabilisca nulla riguardo a quanto debbano essere mantenuti sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all’interno di una sezione specifica ed in evidenza.

SANZIONI PREVISTE
Il controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione è in capo ai soggetti erogatori oppure all’amministrazione vigilante o competente per materia.
Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione si segnala che è prevista, in prima battuta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

(CSV di Rovigo)

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